Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono sospese durante il periodo “natalizio”
Nel mese di dicembre, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio ai contribuenti dei seguenti atti:
- Comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari);
- Comunicazioni relative all’esito del controllo formale;
- Comunicazioni di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata;
- Comunicazioni di anomalia ai fini della compliance.
Tale sospensione non si applica nei casi aventi carattere di indifferibilità e urgenza (ad esempio, situazioni che comportano un “pericolo per la riscossione”). Si segnala, inoltre, che nel mese di dicembre non trova applicazione la sospensione dei termini, riconosciuta esclusivamente nel periodo estivo, relativamente a:
- Versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni sopra menzionate;
- Invio della documentazione o delle informazioni richieste ai contribuenti.
La notifica degli avvisi bonari, degli esiti dei controlli formali, delle comunicazioni riguardanti i redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di compliance è sospesa nei mesi di agosto e dicembre, come previsto dal D.Lgs. n. 1/2024 (“Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”), emanato in attuazione della Riforma fiscale. Sono esclusi dalla sospensione i casi di indifferibilità e urgenza.
Con specifico riferimento agli avvisi bonari, si ricorda che tali comunicazioni sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate al contribuente e contengono le seguenti informazioni:
- l’importo dell’imposta dovuta o del credito inferiore rispetto a quanto dichiarato;
- la sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria (pari al 25% per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e al 30% per quelle antecedenti al 31 agosto 2024);
- gli interessi calcolati al tasso annuo del 3,5%, decorrenti dalla data prevista per il versamento fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla “_Data di elaborazione della comunicazione_”;
- l’indicazione che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (il termine, precedentemente fissato a 30 giorni, è esteso alle comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025);
- il modello F24 predisposto per il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’avviso.
L’avviso bonario viene inviato:
- al domicilio fiscale del contribuente tramite raccomandata A/R o PEC (se registrata nell’archivio INI-PEC);
- all’intermediario, se nel Frontespizio della dichiarazione sono state selezionate le caselle “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.
Dopo la notifica di questa comunicazione, non è possibile regolarizzare con ravvedimento ai sensi dell’art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/97.
Secondo l’art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio dei seguenti atti ai contribuenti nei periodi 1-31 agosto e 1-31 dicembre:
- comunicazione dei risultati dei controlli automatici previsti dagli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72 (avvisi bonari). Occorre sottolineare che, secondo:
- l’art. 36-bis, l’Amministrazione finanziaria, entro l’avvio della presentazione delle dichiarazioni per l’anno successivo, liquida le imposte, i contributi e i premi dovuti, oltre a determinare eventuali rimborsi spettanti sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente e dal sostituto d’imposta;
- all’art. 54-bis, l’Amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’IVA in base alle dichiarazioni presentate dal contribuente;
- Le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/73 vengono inviate dall'Ufficio entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Tali controlli sono effettuati sulle dichiarazioni presentate dal contribuente e dal sostituto d’imposta, seguendo i criteri selettivi stabiliti dal MEF e tenendo conto delle specifiche analisi sul rischio di evasione e delle capacità operative degli Uffici competenti.
- Comunicazione degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata. In particolare, l’avviso include esclusivamente le imposte da versare, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
- Inviti all’adempimento spontaneo ai sensi dell’art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014 (comunicazioni di anomalia e compliance).
In riferimento alla Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rappresentano, a titolo esemplificativo, situazioni di indifferibilità e urgenza "tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione":
- Circostanze che comportano rischio per la riscossione.
- Si includono anche le situazioni in cui l'omessa spedizione della comunicazione o notifica dell’atto può compromettere il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti in materia di riscossione, con il conseguente pericolo di pregiudicare il recupero degli importi dovuti;
- Invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Civile;
- Invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, finalizzati alla tempestiva insinuazione nel passivo.