ateco 2025

La variazione della classificazione ATECO 2025 non ha effetti sul CPB 2025-2026

Nella risposta a interpello n. 236/2025 dell’Agenzia delle Entrate, viene precisato che in presenza di una variazione solo formale del codice ATECO per effetto delle modifiche apportate alla classificazione nel 2025, nonostante la modifica dell’ISA di riferimento, non fa decadere il concordato preventivo. La problematica non riguarda ovviamente il nuovo CPB 2025-2026 in quanto nei modelli REDDITI 2025 va utilizzato il nuovo codice ATECO e applicare l’ISA relativo.

Come si ricorda, l’art. 21 comma 1 lett. a) del D.lgs. 13/2024, prevede che il CPB non è più valido nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente. Se invece la nuova attività è soggetta all’applicazione del medesimo ISA, il concordato non subisce effetti.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che, a parità di ISA applicato, esercitare attività aggiuntive o modificare la loro composizione non integra la causa di cessazione. Nel caso in cui vengano esercitate due attività con ISA diversi, non si decade dal concordato a condizione che l’attività che risulta prevalente nel 2024 (ipotizzando l’adesione al CPB 2025-2026) si confermi anche nel biennio del concordato. Infine, si decade dal concordato se l’attività prevalente 2024 non è la stessa del biennio 2025-2026 con relativa modifica dell’ISA (FAQ 25.10.2024).

Nel 2025, considerando la modifica della classificazione ATECO intervenuta, le attività possono aver modificato il codice identificativo, in aggiunta o meno alla modifica dell’ISA applicabile. Nel modello REDDITI 2025, relative al 2024, va comunque indicato il nuovo codice ATECO.

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 28.05.2025, ha chiarito che, se, per effetto della nuova classificazione ATECO 2025, il codice dell’attività esercitata nel 2023 è mutato solo a livello formale, la causa di cessazione del CPB per il biennio 2024-2025 non si verifica né se l’ISA 2025 resta immutato né in caso di sua modifica. L’importante è che, ai fini del CPB, l’attività rimanga invariata nella sostanza.

Il caso sottoposto all’Amministrazione riguardava un agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli che, dopo la modifica del codice ATECO, passa dal codice 45.11.02 con ISA DM09U al codice 77.51.00 con ISA EG61U. Il soggetto, considerando la possibilità di aderire al CPB 2025-2026 si domanda se tale variazione comprometta l’adesione espressa nel modello REDDITI 2025.

L’Agenzia ha affermato che non si decade dal CPB anche in presenza di un diverso codice ATECO a condizione che, come sopra detto, l’attività rimanga nel concreto invariata. Come precisato anche dalla Risoluzione n. 24/E/2025, nell’ultime dichiarazione dei redditi predisposta per il 2024, va già indicato il “nuovo” codice ATECO 77.51.00, cui è associato l’ISA EG61U. La soluzione sarebbe stata invece diversa nel caso in cui si fosse considerato il biennio CPB 2024-2025, visto che nel 2023 veniva applicato un ISA diverso rispetto a quello poi utilizzato nei periodi oggetto di concordato.

Categoria
fisco

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