ateco 2025

Il quadro LM tra CPB e ATECO 2025

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 marzo scorso ha approvato i modelli Redditi 2025 validi per l’anno d’imposta 2024. Vediamo nello specifico le novità che riguardano i contribuenti forfetari: la nuova classificazione ATECO 2025 e la gestione del CPB.

I contribuenti forfetari devono compilare la sezione III del quadro LM del modello Redditi PF 2025. Nel nuovo campo 4 del rigo LM21 deve essere indicato il codice di attività in base alla nuova classificazione ATECO 2025 mentre la gestione del CPB sottoscritto dal contribuente in regime forfetario avviene invece nei nuovi righi LM32 e LM33. 

Al rigo LM21 devono essere indicati i requisiti di accesso e assenza di cause di cessazione dal regime (art. 1, commi 54 e 71), l’assenza di cause ostative all’applicazione del regime (art. 1, comma 57), barrando i campi 1 e 2. Anche il campo 3, da utilizzare per indicare la sussistenza dei requisiti di start-up in modo da applicare l’imposta sostitutiva ridotta al 5% (invece del 15%) e in caso di flat tax concordato, l’aliquota del 3% in luogo del 10%, non ha subito modifiche. La risposta a interpello n. 226/2024 ha precisato che l’aliquota agevolata si applica solamente ai soggetti che intraprendono una nuova attività utilizzando fin da subito il regime forfetario.

Il nuovo campo 4 del rigo LM21 serve ad indicare il codice di attività in base alla nuova classificazione ATECO 2025 anche si tratta di un’indicazione puramente descrittiva, in quanto per la compilazione dei righi LM22 e seguenti si continua ad utilizzare la precedente classificazione ATECO 2017 agg. 2022, e le relative percentuali di forfetizzazione, stabilite nella tabella di cui all’allegato 2 alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I righi da LM22 a LM27 servono ad indicare, come di consueto, l’ammontare dei ricavi o compensi e il reddito di impresa o lavoro autonomo. Anche nel caso di adesione al concordato, la compilazione deve essere effettuata utilizzando i dati effettivi. In colonna 1 si indica il codice ATECO 2022, in colonna 2 la corrispondente percentuale di forfetizzazione, in colonna 3 l’ammontare dei componenti positivi determinati con criterio di cassa mentre in colonna 4 eventuali diritti d’autore correlati, che concorreranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva abbattuti del 25%, oppure del 40% se il dichiarante ha un’età inferiore ai 35 anni, a prescindere dalla percentuale di forfetizzazione prevista per l’attività svolta.

Considerando che nel momento in cui i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro (art. 1, comma 71) il regime forfetario cessa di avere applicazione immediatamente, il totale dei componenti positivi indicati nelle colonne 3 e 4 dei righi da LM22 a LM27 deve essere inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui i ricavi superino i 100.000 euro ma non i 150.000 euro, il reddito si determina secondo le regole ordinarie (quadro RE, RG). Se è stato sottoscritto il concordato gli effetti dello stesso rimangono validi; il contribuente deve però compilare il nuovo quadro CP.

Compilando i nuovi righi LM32 o LM33 il contribuente indica l’adesione al concordato preventivo biennale. Innanzitutto, è necessario verificare che non si siano verificate cause di cessazione, in quanto in tal caso il reddito tassabile sarà quello effettivo. In questo caso, è necessario comunicarlo tempestivamente compilando l’apposita casella “cessazione” posta a lato del quadro, utilizzando il codice a cui si riferisce la motivazione della stessa. La stessa procedura va utilizzata anche in caso in cui si verifichi una causa di decadenza e in questo caso il reddito tassabile sarà quello più alto tra il reddito effettivo ed il reddito concordato.

Qualora il concordato preventivo biennale risulti valido, occorre verificare se sussistono i requisiti per applicare la flat tax sul reddito incrementale. Si ricorda che tramite l’imposta sostitutiva si colpisce la parte di reddito concordato che eccede quello dichiarato per l’anno precedente, applicando l’aliquota del 10% (ridotta al 3% per le start-up). Nello specifico, la base imponibile su cui applicare la flat tax è pari alla differenza tra il reddito concordato per il 2024 (rigo LM63 del modello Redditi PF 2024, da riportare in LM32 colonna 1) e il reddito dichiarato per il 2023 (rigo LM34 colonna 3 dello stesso modello, da riportare in LM32 colonna 2). La differenza tra questi due valori va riportata in LM32 colonna 3, mentre l’imposta sostitutiva relativa viene riportata in LM39 colonna 1.

Nel rigo LM33 va riportata la parte residua del reddito concordato, al netto della quota soggetta a flat tax, su cui si applica l’imposta sostitutiva ordinaria prevista per il regime forfetario (15%, o 5% in caso di start-up). Il contribuente può anche scegliere di non applicare la flat tax ma in questo caso l’intero reddito concordato per il 2024 va indicato nel rigo LM33 e assoggettato all’aliquota forfetaria ordinaria.

Ai fini previdenziali, il reddito concordato costituisce anche la base imponibile per gli iscritti alle gestioni INPS (Artigiani, Commercianti e Gestione Separata). È consentito comunque versare i contributi sul reddito effettivo qualora quest’ultimo risulti superiore anche se il rigo LM34 deve essere sempre compilato con i dati effettivi, a prescindere dalla scelta contributiva operata.

I contributi previdenziali obbligatori versati si indicano al rigo LM35, mentre le perdite a riporto da anni precedenti che abbattono la base imponibile dell’imposta sostitutiva al rigo LM37. Dall’imposta sostitutiva (rigo LM39 colonna 2) vengono poi sottratti eventuali crediti di imposta (LM40), ritenute (LM41), il credito dell’anno precedente al netto delle compensazioni già effettuate (LM43 e 44) e gli acconti versati (LM45), compresa l’eventuale maggiorazione versata durante il secondo acconto dopo l’avvenuta adesione al CPB.

Si ricorda infine che dal 2025 non è più applicabile il concordato preventivo biennale, come previsto dalle indicazioni contenute nel decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025.

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fisco

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