La nuova definizione di start up innovativa
Il MIMIT, pubblicando la circolare n. 29/2025, ha chiarito alcuni aspetti relativi all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, dopo le modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dalla L. 193/2024.
Considerando quanto previsto dall’art. 25 comma 2 lett. a-bis) del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 della L. 193/2024, la start up innovativa deve rientrare nella definizione di PMI, secondo la nozione data dalla raccomandazione (Ce) 6 maggio 2003 n. 361. Questo è uno dei “nuovi” requisiti richiesti per potersi iscrivere nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Secondo il MIMIT non vi è certezza nell’applicazione di questo requisito e né tantomeno di quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. d) del DL 179/2012, secondo il quale, a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua deve essere inferiore a 5 milioni di euro (bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio). Il MIMIT ritiene che questi requisiti debbano essere verificati congiuntamente.
Per quanto riguarda invece il requisito richiesto dall’art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, dove la start up innovativa “non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza”, il MIMIT ha chiarito che:
- per “consulenza” vada intesa una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Non vanno quindi considerate le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.);
- per “agenzia”, invece, si considera un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere (l’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio ex L. 204/85).
Si ricorda poi che l’articolo 25, comma 2-bis del DL 179/2012 consente di rimanere iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, al verificarsi di uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. a);
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A. (lett. b);
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno (lett. c);
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, tramite il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. d);
- ottenimento di almeno un brevetto (lett. e). Su questo punto, il MIMIT ha ribadito che è necessario che l’impresa sia titolare del brevetto, e sono esclusi dai brevetti rilevanti quelli per “modello di utilità”.
L’art. 25 comma 2-ter del DL 179/2012, introdotto anche lui dalla L. 193/2024, permette poi, durante il passaggio alla fase di “scale up”, di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi.
Per concludere, il MIMIT ha poi precisato che non è più attiva la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da COVID-19, di permanere oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi. Per questo motivo, tutte le start up che avevano superato i 60 mesi dalla costituzione alla data del 18.12.2024, vanno cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.