provvigioni agenzie di viaggio

Introduzione della ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio e turismo

Dal 1° marzo 2026, la ritenuta d’acconto dell’art. 25-bis DPR 600/73 si applicherà anche alle provvigioni di: 

  • agenzie di viaggio e turismo, 
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, 
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere per servizi diretti. 

Attraverso la modifica dell’art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73, l’art. 1 commi 140-142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha abolito il regime di esonero dalla ritenuta sulle provvigioni indicate, valido fino al 28 febbraio. 

Ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/73, si applica una ritenuta a titolo d’acconto pari al 23%, corrispondente al primo scaglione reddituale ai fini IRPEF. È opportuno precisare che la base imponibile per tale ritenuta varia in funzione della modalità di esercizio dell’attività: 

  • Qualora ci si avvalga in via continuativa di dipendenti o terzi, la ritenuta del 23% viene applicata sul 20% delle provvigioni corrisposte, risultando quindi pari al 4,6% del totale delle provvigioni. 
  • In assenza di dipendenti o terzi impiegati in modo continuativo, la ritenuta del 23% si applica sul 50% delle provvigioni, corrispondendo all’11,5% dell’importo complessivo delle provvigioni. 

La ritenuta d’acconto pari al 4,6% sulle provvigioni viene applicata solo dopo che è stata presentata una dichiarazione che certifica la presenza dei requisiti richiesti. Per farlo, bisogna utilizzare il modello di dichiarazione previsto dal DM 16 aprile 1983, che può essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 31/2014, § 18). 

L’invio deve essere effettuato: 

  • entro il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’applicazione della misura ridotta; 
  • qualora le condizioni per la ritenuta ridotta si verifichino durante l’anno, l’invio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di manifestazione delle suddette condizioni. 

In base a quanto sopra, considerando che la soppressione del regime di esonero troverà applicazione per le provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 e che la ritenuta deve essere effettuata al momento del pagamento, saranno soggette alla stessa tutte le provvigioni liquidate a partire da tale data ai soggetti indicati, anche qualora tali provvigioni siano maturate in precedenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, con riferimento specifico all’analoga modifica introdotta dall’art. 1, comma 89, della L. 213/2023). 

Quando le provvigioni sono trattenute direttamente sulle somme riscosse per legge o contratto, i percipienti devono versare ai committenti l’importo della ritenuta. Ai fini del versamento da parte dei committenti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo alla trattenuta (art. 25-bis, comma 4, DPR 600/73). 

In questi casi, le agenzie di viaggio e turismo, insieme agli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, così come gli agenti e commissionari delle imprese petrolifere, dovranno versare ai committenti le ritenute calcolate a partire dal 1° aprile 2026. Ciò riguarda le provvigioni trattenute sulle somme incassate, anche se ricevute prima di marzo 2026, purché vengano restituite al committente da questo mese in poi, anche nei casi in cui i contratti siano stati conclusi in mesi precedenti (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, relativa alla modifica prevista dall’art. 1 comma 89 della L. 213/2023). 

Dal 1° marzo 2026, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti marittimi e aerei, i mediatori e i commissionari di imprese petrolifere dovranno applicare la ritenuta anche sulle provvigioni. L’esonero dall’obbligo decade dopo il termine per la comunicazione della ritenuta ridotta, fissato al 31 dicembre. 

Le comunicazioni devono essere inviate entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma, quindi entro il 16 marzo 2026, come nel caso di applicazione della ritenuta d’acconto ridotta durante l’anno (vedi circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 3). 

Le ritenute sulle provvigioni devono essere versate mediante modello F24 entro il 16 del mese successivo all’effettuazione del pagamento, ai sensi degli articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo 241/97. Il codice tributo da utilizzare è “1040”, che dal 1° gennaio 2017 sostituisce il precedente “1038”.

Categoria
fisco

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