crediti da sconto in fattura

I crediti da sconto in fattura restano cedibili

Dal 2020, quando il DL 34/2020 ha previsto imponenti agevolazioni per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico, la normativa è stata sottoposta a continui ed importanti modifiche. Le principali sono legate alla possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. Va anche detto che l’evoluzione delle disposizioni non sempre è stata semplice nella sua interpretazione per le peculiarità legate alle tipologie degli interventi ed alla possibilità di ottenere dagli esecutori dei lavori lo sconto in fattura o, più in generale, della possibilità di cedere il credito a soggetti capienti. 

Ecco che si sono susseguite una serie di circolari e risoluzioni oltre a risposte ad interpelli. L’ultima in ordine di data è la risposta 15/9/2025, n. 240 in tema di cessione del credito presente nel cassetto fiscale dell’impresa esecutrice a seguito di sconto in fattura.

Rammentiamo che con l'entrata in vigore del DL 39/2024, convertito con la Legge 67/2024, sono state introdotte importanti novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura per i cosiddetti bonus edilizi. Le nuove regole erano applicabili dal 29/5/2024 ed avevano ridefinito il perimetro delle opzioni alternative alla detrazione diretta, introducendo limiti stringenti per i beneficiari delle detrazioni relative agli interventi edilizi previsti dal Decreto Rilancio. Ma il blocco non è stato totale; infatti, permangono alcune deroghe e specifiche possibilità di cessione per alcune categorie di soggetti, tra cui le imprese edili che hanno maturato il credito tramite sconto in fattura. 

Va detto che i “bonus edili” hanno rappresentato negli ultimi anni una delle leve principali per:

  • la riqualificazione degli immobili;
  • la promozione dell'efficienza energetica;
  • uno stimolo economico al settore edilizio. 

Il DL 34/2020 aveva promosso importanti agevolazioni fiscali imprimendo una ulteriore spinta mediante la cessione del credito e lo sconto in fattura; due strumenti che hanno facilitato l'accesso ai benefici fiscali per privati e imprese. Tuttavia, il quadro normativo su queste opzioni è stato oggetto di numerosi interventi e revisioni, culminati recentemente nell'approvazione del DL 39/2024, convertito con modifiche dalla L. 67/2024.

In particolare, il DL 39/2024 ha ridefinito il perimetro di applicazione delle opzioni alternative alla detrazione fiscale diretta, cioè la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura, disciplinate dall'articolo 121 del Decreto Rilancio. Va anche detto che l'articolo 2 del Decreto Cessioni, il DL 11/2023, aveva già introdotto, a partire dal 17/2/2023, un divieto generalizzato all'esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, salvo alcune specifiche deroghe tassativamente previste. Dal 29/5/2025, con l'entrata in vigore della Legge 67/2024, l'articolo 4-bis, comma 7, del DL 39/2024 ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (cioè, dal 29/5/2024), non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del DL 34/2020, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121. In sostanza, i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi, dal 29/5/2024, non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

Il blocco coinvolge i soggetti che hanno sostenuto le spese per gli interventi agevolati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Quindi, i beneficiari diretti, dal 29/5/2024, non hanno più potuto cedere le rate residue di detrazione non ancora utilizzate

Il divieto non riguarda invece i cessionari del credito, ossia i soggetti che hanno già acquisito crediti d'imposta derivanti dalle opzioni esercitate in precedenza o tramite sconto in fattura da parte dei fornitori. I cessionari possono continuare a cedere i crediti già presenti nel proprio cassetto fiscale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa.

I fornitori o le imprese avevano la necessità di capire come potevano comportarsi per i crediti acquisiti mediante lo sconto in fattura. Ecco che arriva la risposta n. 240 del 15/9/2025 dell’Agenzia delle Entrate la quale precisa che il blocco non si applica ai crediti d'imposta già maturati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e presenti nel cassetto fiscale del dell’impresa o del fornitore.

L’interpello è stato proposto da uno studio associato di consulenza del lavoro che aveva svolto prestazioni per una società di costruzioni, la quale proponeva come pagamento la cessione di crediti d'imposta già presenti nel proprio cassetto fiscale, derivanti da sconto in fattura relativo a interventi edilizi agevolati. 

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti d'imposta derivanti da sconto in fattura possono essere ceduti dal cessionario, anche dopo il 29/5/2024, data di entrata in vigore della Legge 67/2024, in quanto la norma non introduce alcun divieto espresso nei confronti dei cessionari. 

Si comprende, quindi, l’importanza della risposta fornita in quanto essa esplicita la possibilità di cessione dei crediti presenti nel cassetto fiscale. Quindi lo studio associato può “farsi pagare” mediante la cessione del credito edile.

Ma a chi possono essere ceduti i crediti? Il meccanismo di cessione prevede diverse casistiche e limiti, a seconda dei soggetti coinvolti e della tipologia di credito:

  • istituti di credito e intermediari finanziari: la normativa consente la cessione dei crediti d'imposta a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, ma limita la possibilità di ulteriori cessioni;
  • altri soggetti: la cessione a soggetti diversi dai consumatori o utenti è consentita solo se questi hanno un conto corrente presso la banca cedente o la banca capogruppo e senza facoltà di ulteriore cessione;
  • cessioni successive: sono consentite fino a tre ulteriori cessioni, esclusivamente verso banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate.

È utile poi ricordare un ulteriore aspetto che riguarda il trattamento fiscale dei crediti d'imposta ceduti in cambio di prestazioni professionali. Tiriamo in ballo la circolare 23/2022 la quale precisa che, i crediti acquisiti dai professionisti in relazione a prestazioni rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione costituiscono proventi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale e sono quindi assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 

Una precisazione importante contenuta della risposta n. 240/2025 è che il blocco delle cessioni riguarda esclusivamente i soggetti beneficiari che hanno sostenuto le spese agevolate. Costoro, dal 29/5/2024, non possono più optare per la cessione delle quote non ancora fruite. 

Per sintetizzare, dal 29/5/2024:

  • i beneficiari che hanno effettuato gli interventi e sostenuto le spese non potranno cedere le rate residue dei crediti edilizi;

fornitori in genere e imprese esecutrici, qualora avessero aderito allo sconto in fattura, potranno ancora cedere i crediti presenti nel cassetto fiscale.

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