formazione obbligatoria sull’IA

Formazione obbligatoria sull’IA anche per i professionisti

Il 10 giugno 2026 il CdM ha approvato in esame preliminare lo schema di DLgs. per adeguare la normativa nazionale al Regolamento Ue 2024/1689 (c.d. “AI Act”), che introduce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, sui poteri delle autorità nazionali e sull’uso dell’IA nella formazione. Il provvedimento è stato adottato dall’Esecutivo in attuazione della delega prevista dall’art. 24 della L. 132/2025, che impone al Governo di emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge (10 ottobre 2025), uno o più decreti legislativi per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’AI Act.

Tra le misure adottate nel rispetto dei principi e criteri direttivi del comma 2 dell’art. 24 rilevano, in particolare, le disposizioni della lett. f), che prevedono la possibilità di riconoscere un equo compenso modulabile in base alle responsabilità e ai rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, oltre alla formazione dei professionisti sull’impiego dei sistemi di IA.

Quanto all’equo compenso, l’uso di sistemi di IA può comportarne la “modulazione” ai sensi della L. 49/2023, sulla base di parametri legati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. Lo schema di DLgs. stabilisce quindi che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i decreti sui parametri per la determinazione del compenso equo siano integrati con ulteriori criteri, idonei a modulare il compenso in funzione del livello di rischio attribuito ai sistemi di IA dal Regolamento Ue 2024/1689.

Restano tuttavia incerti gli effetti concreti sulla determinazione del compenso. Il riferimento alla classificazione di rischio del sistema di IA, e non al semplice “utilizzo” della tecnologia, sembra indicare la volontà del legislatore di considerare i diversi gradi di responsabilità e controllo, nonché la complessità degli adempimenti richiesti al professionista in base alle caratteristiche dello strumento impiegato. In questa prospettiva, il compenso potrebbe variare in funzione del livello di rischio dell’IA utilizzata, così da remunerare adeguatamente gli oneri di controllo e supervisione, le responsabilità assunte e il rispetto dei nuovi obblighi normativi. Il livello di rischio del sistema potrebbe inoltre rilevare quando l’attività professionale riguardi la consulenza sull’adozione dell’IA, incluse le verifiche e le attività di “compliance” richieste dalla disciplina europea.

Se il testo del DLgs. sarà confermato, occorrerà attendere l’integrazione dei parametri per valutare con certezza l’effettivo impatto dell’uso dell’IA sui compensi professionali, auspicando che il termine di un anno previsto a tal fine sia rispettato.

In attuazione della delega, lo schema di DLgs. impone agli Ordini professionali di inserire nei percorsi di formazione professionale iniziale e continua attività di alfabetizzazione e formazione sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, stabilendone anche il contenuto minimo.

In particolare, al professionista deve essere garantita sia una formazione pratica sui sistemi di IA impiegati nel proprio settore, con riguardo al loro funzionamento, alle tecniche di interrogazione e istruzione, nonché a potenzialità e limiti, sia un’adeguata conoscenza teorica della disciplina europea e nazionale in materia. La formazione deve inoltre comprendere i profili deontologici connessi alle responsabilità del professionista nell’uso dei sistemi di IA, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico sancito dalla L. 132/2025. Tale principio tutela la prevalenza del pensiero critico umano sugli output generati dai sistemi di IA, che devono sempre restare soggetti alla supervisione dell’intelligenza umana. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del DLgs. definitivo, i Consigli nazionali degli Ordini e dei collegi, o gli organismi competenti in materia di formazione professionale, dovranno definire contenuti, modalità di erogazione e periodicità dei percorsi sull’IA, adeguando i relativi regolamenti o atti organizzativi sulla formazione iniziale e continua.

Lo schema di DLgs. prevede inoltre di estendere le prescrizioni sopra richiamate ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni professionali di cui all’art. 3 della L. 4/2013, per le professioni non regolamentate, quando il settore di attività e le caratteristiche della professione rendano rilevanti temi connessi all’uso dei sistemi di IA.

Categoria
fisco

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