Dal 1° gennaio il tasso di interesse legale scende all’1,6%
Secondo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, il tasso d’interesse legale previsto dall’art. 1284 del Codice civile sarà ridotto dal 2% all’1,6% annuo a partire dal 1° gennaio 2026.
Secondo l’articolo 1284 del Codice civile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è responsabile della determinazione del tasso di interesse legale. Ogni anno, entro il 15 dicembre, il MEF può modificarlo con un proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tenendo conto sia del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata fino a dodici mesi, sia del tasso d’inflazione registrato nell’anno. In caso di ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97, si deve applicare il tasso legale vigente nei diversi periodi, seguendo il criterio del pro rata temporis.
Di conseguenza, l’interesse applicato è del 2% fino al 31 dicembre 2025 e scende all’1,6% dal 1° gennaio 2026 fino alla data di pagamento inclusa.
Non sono dovuti interessi nel caso in cui si regolarizzino violazioni che comportano solo sanzioni e non il recupero di imposte.
La variazione del tasso di interesse legale incide anche sul calcolo degli oneri relativi alle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale. In conformità all’art. 8 del DLgs. 218/97, dopo il pagamento della prima rata, le rate successive devono essere corrisposte entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Su tali importi si applicano gli interessi, calcolati a partire dal giorno successivo alla scadenza del versamento della prima rata.
Secondo la prassi consolidata, l’interesse indicato dall’articolo 8 è quello legale, e tale tasso resta fisso anche se viene modificato da successivi decreti ministeriali (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2016, n. 17, paragrafo 2.1). Pertanto, se un piano di pagamento era già attivo nel 2025, le rate che dovranno essere pagate nel 2026 e negli anni seguenti saranno soggette a un interesse del 2%, e non dell’1,6%.
La riduzione del tasso di interesse legale prevista per il 2026 non modifica i coefficienti utilizzati per calcolare il valore delle rendite e del diritto di usufrutto, che restano identici a quelli del 2025. Questo avviene perché secondo gli artt. 46, comma 5-ter del DPR 131/86 e 17, comma 1-ter del DLgs. 346/90, ai fini di questi calcoli non è possibile applicare un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%, percentuale che continua ad essere quella in vigore.