Assegnazione agevolata entro il 30 settembre
La Legge 207/2024 – legge di bilancio per il 2025 – ha previsto la possibilità di assegnare o cedere ai soci beni non utilizzati direttamente nell’impresa o di trasformare una società commerciale in società semplice. L’atto notarile deve essere redatto entro il 30 settembre 2025. L’imposta sostitutiva pari all’8% del valore va versata in due rate e precisamente: per il 60% entro il 30 settembre e per il restante 40% entro il 30 novembre 2025.
Vista l’imminente scadenza, vediamo di sintetizzare le previsioni normative ricordando che già in passato fu prevista la possibilità di trasferire ai soci beni non utilizzati quali strumentali o di trasformare la società commerciale: l’ultima è del 2016 e la previsione normativa fu la Legge 208 del 2015. Torna utile altresì ricordare che le circolari 26/E e 37/E del 2016 possono essere ancora utili dal momento che in questa edizione non c’è stata emanazione di specifico documento di prassi.
In questo intervento trattiamo dell’assegnazione, ma rammentiamo che le medesime previsioni di carattere generale si possono applicare alle cessioni ai soci; la sostanziale differenza sta nel fatto che per l’assegnazione è necessario vi siano delle riserve da stornare in contropartita, mentre nella cessione ci potrà essere un corrispettivo da pagare un uno storno di un precedente finanziamento soci.
In linea di principio, possono formare oggetto di assegnazione agevolata ai soci solo i beni “diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR”, diversi cioè da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. In altre parole, i beni agevolati sono rappresentati:
- dai beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
- dai beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
È chiaro che per poter adire all’assegnazione, il secondo requisito è rinvenibile nella titolarità del bene da assegnare.
Nello studio del Notariato n. 46-2023/T, § c.2 viene preso in esame il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente, i quali sono agevolabili in quanto riconducibili ad una attività di gestione immobiliare passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione o di affitto relativi ad uno o più immobili. Viceversa, proseguono i notai, non sono agevolabili gli immobili riconducibili alla gestione immobiliare attiva, ovvero ad una attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria dei beni con finalità diverse dal mero godimento (villaggi turistici, centri commerciali, gallerie commerciali ecc.); in tal caso, infatti, i beni andrebbero considerati come direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa.
Lo Studio affronta poi il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio liberi da utilizzi, che siano stati però locati o concessi in comodato in passato e risultino in via prospettica ancora passibili di tali destinazioni. Anche tali beni possono risultare agevolati in quanto essendo idonei, anche solo potenzialmente, a produrre un reddito autonomo non dovrebbero essere considerati strumentali per destinazione. In tal caso però i notai adottano un’impostazione rigorosa, ritenendo che, ai fini probatori, sarebbe preferibile acquisire documenti specifici e far risultare (ad esempio, mediante la prova delle utenze luce, acqua, gas ecc.) anche dall’atto tali circostanze e, nei casi più dubbi, far precedere l’assegnazione agevolata da un contratto di locazione e/o comodato a favore dei soci purché si tratti di un’operazione effettiva e non solo formale.
Una ulteriore situazione è stata affrontata dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/2016 e riguarda l’ipotesi in cui la società si trovi in liquidazione, poiché la stessa non esercita attività d’impresa. Non esercitando l’attività è chiaro che gli immobili di proprietà della società in liquidazione possono essere oggetto dell’assegnazione proprio perché non utilizzati direttamente
Come anticipato, oltre all’assenza delle strumentalità diretta, per beneficiare dell’agevolazione, la società deve essere titolare del diritto di proprietà sul bene, il quale va assegnato nella sua interezza, anche a più soci, non essendo invece ammessa l’assegnazione agevolata di una quota parte del bene ad un solo socio.
Con la Circolare 112 del 1999 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che non possono accedere all’agevolazione le società che detengano diritti reali parziali; è ad esempio il caso dell’usufrutto. Questa presa di posizione del 1999 è stata parzialmente rivista con la Circolare n. 26/2016 a mente della quale, se la società è titolare di un diritto reale parziale (ad esempio, è titolare della nuda proprietà e ha concesso l’usufrutto al socio), è possibile attribuire la nuda proprietà al socio stesso, in capo al quale si ricongiunge la piena proprietà del bene.