esterometro

Aggiornamenti nella compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 5 marzo 2024 la versione 1.9 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

La guida riporta anche una tabella riepilogativa con i codici Tipo-Documento e una tabella riepilogativa con i codici natura con la relativa spiegazione del corretto utilizzo.

Di seguito si riportano le novità rispetto alla versione 1.8 del 30 settembre 2022.

Sono state introdotte le descrizioni delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i seguenti tipi documento: 

  • TD16 (integrazione fattura reverse charge interno);
  • TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero);
  • TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari);
  • TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72;
  • TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex art. 6 c. 8 e 9 bis D.Lgs 471/97 o art. 46 c. 5 DL 331/93);
  • TD21 (autofattura per splafonamento);
  • TD22 (estrazione beni da deposito IVA);
  • TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA);
  • TD26 (cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36 DPR 633/72);
  • TD28 (acquisti da San Marino con IVA - fattura cartacea).

L'aggiornamento prevede che è possibile integrare la nota ricevuta con il valore dell'imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (tra quelle sopra elencate) trasmessa allo SdI per integrare la prima fattura ricevuta, indicando semplicemente gli importi con segno negativo per rettificare in diminuzione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72.

Per quanto riguarda le imprese agricole che effettuano cessione di beni rientrati nel regime speciale previsto dall'art. 34 DPR 633/72 nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” le tali imprese possono fornire le informazioni necessarie per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione: 

  • Campo con la stringa “ALI-COMP” (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l'elemento con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
  • Campo con la percentuale di compensazione stabilita per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto (questo elemento deve essere compilato quando il campo è valorizzato con “ALI-COMP”).

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