Versamenti dei soggetti ISA e forfetari: scadenza rinviata al 20 luglio
I soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio possono effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026, senza maggiorazioni. In alternativa, possono versare entro i 30 giorni successivi, cioè entro il 19 agosto, con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Per concedere la proroga richiesta da più parti nei giorni scorsi, il Governo ha scelto di intervenire con un decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e annunciato nel consueto comunicato stampa di fine riunione. Il testo è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 22 maggio 2026 n. 89). Il nuovo termine per i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 è previsto dall’art. 6.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software Il tuo ISA 2026 CPB il 13 maggio, quindi oltre il termine del 15 aprile previsto dall’art. 9-bis del DL 50/2017 per mettere a disposizione del contribuente gli strumenti necessari. La L. 88/2026, di conversione del DL 38/2026 e anch’essa pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, ha inoltre inserito nell’art. 9-bis il comma 5-ter, che per il 2026 fissa al 15 maggio il termine entro cui devono essere disponibili i programmi informatici di supporto alla compilazione e alla trasmissione dei dati del modello ISA, in luogo del 15 aprile.
ANC, insieme a Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, aveva chiesto un differimento dei versamenti, a causa del minor tempo a disposizione dei contribuenti per utilizzare il software rispetto a quanto inizialmente previsto.
Il Governo è quindi intervenuto con il DL 89/2026, che prevede tra l’altro la conferma della riduzione delle accise fino al 6 giugno 2026 e l’introduzione di un nuovo credito d’imposta.
Il provvedimento ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL, gas naturale usati come carburanti, oltre che su HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già in vigore: circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio.
Inoltre, il credito d’imposta per l’autotrasporto, riconosciuto per i maggiori costi di carburante sostenuti tra marzo e giugno 2026, è prorogato fino a giugno 2026. Il limite complessivo di spesa resta fissato a 300 milioni di euro, inclusi i 100 milioni già stanziati per la stessa finalità dal DL 33/2026.
Viene inoltre introdotto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro. L’agevolazione è concessa nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Infine, per i crediti d’imposta degli autotrasportatori, il termine per la formazione del silenzio assenso è stato ridotto da 60 a 30 giorni, con effetto dal 1° ottobre 2026. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.