socio accomandante

Sanzione per dichiarazione infedele al socio accomandante: legittima?

Secondo la Corte di Cassazione, costituisce principio di diritto la legittimità dell’applicazione della sanzione tributaria al socio accomandante nel caso di illecito fiscale commesso dagli accomandatari, in quanto il socio accomandante, grazie ai diritti e poteri di verifica contabile previsti dall’art. 2320, ultimo comma c.c., è tenuto ad esercitarli, anche avvalendosi del supporto di professionisti qualificati; in caso contrario, può configurarsi condotta colposa. Tuttavia, la generalizzazione di tale principio da parte della Cassazione non considera adeguatamente l’eventualità di comportamenti fraudolenti posti in essere dagli accomandatari mediante artifizi e manipolazioni contabili di difficile rilevazione: tali condotte possono impedire l’accertamento degli elementi costitutivi della colpa imputabile all’accomandante, la cui assenza preclude, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 472/1997, la legittima applicazione della sanzione. 

La parte della sentenza che afferma “fermo restando il diritto del socio accomandante di agire nei confronti della società in sede civile ordinaria per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché l'esclusione della sua responsabilità qualora risulti dimostrata la sua buona fede”, suggerisce che la Corte di Cassazione non ritenga rilevante nel processo tributario la prova (da fornire dalla Finanza) riguardo alla condotta fraudolenta dei soci accomandatari. Tuttavia, se questo fosse vero, si tratterebbe di un evidente errore giuridico da parte della Cassazione, perché l’immunità da colpa, che rappresenta una prerogativa dell’azione di rivalsa in ambito civile, elimina anche la possibilità di individuare la colpa necessaria per irrogare una sanzione nel procedimento tributario.

L’analisi della Corte di Cassazione risulta insoddisfacente anche in relazione alla verifica ermeneutica degli artt. 2320 e 2321 c.c., con particolare riferimento a quest’ultimo, che appare del tutto trascurato nell’esame del Giudice di legittimità. In particolare, l’ultimo comma dell’art. 2320 c.c. riconosce agli accomandanti un diritto annuale di comunicazione del bilancio, prevedendo espressamente che: “in ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società”. La dottrina (F. Galgano, “Le società di persone”, Giuffrè Editore) evidenzia come tale disposizione precluda agli accomandanti l’esercizio di un controllo continuativo sulla gestione, prerogativa invece garantita dall’art. 2261 c.c. ai soci non amministratori. Gli accomandanti dispongono pertanto di un diritto di controllo limitato alla conclusione dell’esercizio sociale e circoscritto al bilancio e al conto economico. Secondo la medesima autorevole dottrina, ne deriva che gli accomandanti non partecipano all’approvazione del bilancio insieme agli accomandatari, poiché, diversamente, la previsione del loro diritto di ricevere annualmente tale documento sarebbe superflua sotto il profilo tecnico-legislativo. Ne consegue un evidente ridimensionamento dei diritti di controllo attribuiti dall’art. 2320 c.c. ai soci accomandanti, ridotti a un diritto di vigilanza di mera natura documentale e, quindi, di limitata efficacia. Proprio per effetto di questa forma di controllo poco invasiva, l’art. 2321 c.c. stabilisce testualmente: “i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.La dottrina interpreta questa norma come una forma di tutela per i soci accomandanti che, essendo esclusi dall'amministrazione della società, non possono verificare direttamente se gli utili riportati a bilancio siano stati realmente ottenuti. Di conseguenza, la norma li protegge da eventuali richieste di restituzione degli utili (Cassazione 15.07.1956).  

La norma applicabile esclusivamente agli accomandanti, e non agli accomandatari, evidenzia l'intenzione del legislatore di offrire loro una tutela specifica, compensando così la limitata efficacia dei diritti di vigilanza concessi. Di conseguenza, interpretando gli articoli 2320 e 2321 del codice civile secondo la Dottrina citata, emerge che sanzionare il socio accomandante appare in contrasto con i principi causali dell’articolo 5 del D.Lgs. 472/1997. Questa applicazione sembra motivata più dal desiderio di alleggerire l’amministrazione finanziaria dall’onere della prova sulla colpa, introdotto con la riforma sulle sanzioni del 1997, piuttosto che da motivazioni fondate. In sostanza, si assiste a un’attribuzione automatica della colpa ai soci accomandanti, che esonera l’Amministrazione Finanziaria dalla necessità di fornire prove in giudizio. In definitiva, ciò rappresenta ancora una volta un percorso agevolato ottenuto per via giurisprudenziale a favore della Finanza.

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adempimenti

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