Non è possibile compensare debiti a ruolo oltre 50.000 euro
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 1, comma 116, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) interviene sulla regolamentazione delle compensazioni orizzontali in presenza di debiti iscritti a ruolo, riducendo da 100.000 a 50.000 euro il limite oltre il quale è previsto il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.
La compensazione orizzontale o “esterna” è disciplinata dai vincoli previsti dall'art. 37, comma 49-quinquies del DL 223/2006, il quale, a decorrere dal 1° luglio 2024, ha introdotto un ulteriore limite all'utilizzo in compensazione dei crediti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in aggiunta a quello previsto dall'art. 31, comma 1 del DL 78/2010. In particolare, la disposizione normativa di cui al citato comma 49-quinquies, recepita nell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 33/2025 (nuovo Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione), vieta la possibilità di avvalersi della compensazione ai contribuenti che, alla data di presentazione della delega F24, risultino avere iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione riguardanti atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivi superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano presenti provvedimenti di sospensione o piani di rateizzazione. Restano esclusi dalla preclusione sopra menzionata i crediti concernenti contributi previdenziali e premi INAIL (art. 3, comma 5, lett. f), g) e h), T.U. 33/2025).
La Legge di Bilancio 2026 modifica la soglia di 100.000 euro, riducendola a 50.000 euro ed estendendo l’ambito di applicazione del divieto in questione. A decorrere dal 2026, la misura di contrasto alle indebite compensazioni interesserà anche i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo inferiore. Restano invece invariate le ulteriori disposizioni relative ai limiti alle compensazioni previste dal citato comma 49-quinquies.
Per verificare se si ha raggiunto la nuova soglia di 50.000 euro, i contribuenti devono considerare tutti gli importi affidati all'Agente della Riscossione che riguardano imposte erariali e relativi accessori, così come qualsiasi atto emesso dall'Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente, comprese anche le somme oggetto di recupero. Secondo quanto specificato nella Circolare 16/E/2024 dell'Amministrazione Finanziaria, rientrano a titolo esemplificativo:
- le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e altre imposte indirette;
- le somme recuperate per l’utilizzo totale o parziale, in compensazione, di crediti non spettanti o inesistenti derivanti dagli atti previsti dall’art. 1, commi da 421 a 423 della L. 311/2004 (emessi prima del 30 aprile 2024) e da quelli dell’art. 38-bis del DPR 600/1973 (emessi dopo questa data);
- le somme accessorie relative ai casi precedenti, come sanzioni e interessi (ad esclusione degli interessi di mora e dei costi di riscossione).
Le somme indicate sopra sono considerate nel raggiungimento della soglia di 50.000 euro solo se il termine per il pagamento del debito è scaduto, non ci sono provvedimenti di sospensione attivi e non esistono piani di rateizzazione in corso.
Per quanto riguarda le somme rateizzate, i debiti affidati all'Agente della Riscossione che hanno ottenuto la rateazione secondo l'art. 19 del DPR 602/1973 non concorrono al raggiungimento della soglia di 50.000 euro, a condizione che le rate scadute siano state pagate regolarmente o che eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rate non abbiano comportato la perdita del beneficio della rateazione.
Se hai aderito alla “Rottamazione-quater” per i debiti affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, l'importo definito non conta ai fini della soglia se tutte le rate sono state pagate nei termini. Se salti, versi in modo insufficiente o ritardi di più di cinque giorni una rata, perdi la definizione agevolata e tutto il carico residuo rientra nel conteggio dei 50.000 euro.
La stessa disposizione si applica anche ai debiti oggetto della nuova “Rottamazione -quinquies” prevista dall’art. 1, commi 82-101, L. 199/2025 (relativi a carichi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023).
I contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiori a 50.000 euro non possono usare la compensazione “orizzontale” dei crediti, come stabilito dall'art. 17 del D.lgs. 241/1997, ripreso nell'art. 3 del Testo Unico 33/2025.
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circ. 16/E/2024, il limite di 50.000 euro è da considerarsi assoluto: anche se il contribuente ha crediti superiori ai carichi affidati, non potrà fare alcuna compensazione finché non avrà pagato prima il debito scaduto. Di conseguenza, il contribuente deve prima estinguere il debito almeno fino a portarlo sotto la soglia dei 50.000 euro.
A titolo esemplificativo, non è consentita la compensazione:
- dei crediti relativi alle imposte erariali, ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015);
- del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3, DL 145/2013);
- del credito d'imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (cosiddetto “Industria 4.0” ai sensi dell'art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020);
- dei crediti riferiti ai cosiddetti “bonus edilizi”;
- degli ulteriori crediti di natura agevolativa.
Come già menzionato, chi vanta crediti verso INPS e INAIL può sfruttarli in compensazione, anche se ha somme superiori a 50.000 euro affidate all’Agente della Riscossione. Bisogna inoltre sottolineare che, durante la revisione in Commissione della Legge di Bilancio 2026, è stata eliminata la norma che avrebbe modificato l’art. 4-bis, comma 1, del DL 39/2024, espandendo dal 1° luglio 2026 il divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti legati a contributi previdenziali e premi INAIL. Attualmente tale divieto riguarda solo banche, altri intermediari finanziari e i cosiddetti “bonus edilizi”.
Coordinamento con il divieto di compensazione per ruoli oltre 1.500 euro
Ulteriore disposizione rilevante, non modificata dalla Legge di Bilancio 2026, concerne l'interazione tra il divieto oggetto di analisi e quello sancito dall'art. 31, comma 1, del DL 78/2010, recepito nell’art. 6, comma 1, del Testo Unico 33/2025, relativo all’impossibilità di compensare crediti per imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di valore superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e i relativi accessori.
In particolare, resta confermata la facoltà di estinguere, anche parzialmente, le somme affidate per imposte erariali e relativi accessori attraverso la compensazione con crediti riferiti alle medesime imposte. Di conseguenza, il contribuente può eliminare o ridurre entro il limite massimo di 50.000 euro l’ammontare complessivo dei carichi affidati all’Agente della Riscossione per imposte erariali e relativi accessori, anche avvalendosi della compensazione di crediti relativi esclusivamente alle imposte erariali.
Se non si applica il divieto di compensazione dell'art. 5, c. 7 del Testo Unico 33/2025, si seguono le regole dell'art. 6. Per importi affidati all'Agente della Riscossione tra 1.500 e 50.000 euro si applica l'art. 6; per importi superiori a 50.000 euro, solo l'art. 5, c. 7 è valido.
Divieto di compensazione:
- Art. 6, Testo Unico 33/2025: Per crediti erariali in presenza di carichi affidati all'Agente della Riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori d'ammontare superiore a 1.500 euro.
- Art. 5, c. 7, Testo Unico 33/2025: Per tutti i crediti, quindi erariali e di natura agevolativa, fatta eccezione per i crediti INPS e INAIL, in presenza dei carichi affidati all'Agente della Riscossione per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.