sospensione avvisi bonari

La sospensione degli avvisi bonari fino al 4 settembre

L’art. 10 del D.lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 prevede che nel periodo 1/8-31/08 e 1/12-31/12 di ogni anno, sia sospesa la notifica di:

  • avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
  • avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  • avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
  • lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Per questo motivo, a meno di casi urgenti, i contribuenti durante il mese di agosto, non riceveranno comunicazioni di irregolarità.

Con riguardo ai primi due punti dell’elenco, il contribuente può ricevere un avviso bonario contenente la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni del 25% (con violazione commessa fino al 31.08.2024, la sanzione è pari al 30%). Il contribuente può effettuare il versamento in massimo 20 rate trimestrali (art. 3-bis del D.lgs. 462/97) o in un’unica soluzione entro 60 giorni. In questo caso, le sanzioni si riducono ad un terzo in caso di liquidazione automatica o a due terzi in caso di controllo formale.

Il termine entro cui definire l’avviso bonario, grazie alle modifiche effettuate del D.lgs. 108/2024, è di 60 giorni (invece che di 30 giorni) per le comunicazioni elaborate dal 1.1.2025. Nel caso in cui l’avviso bonario venga notificato all’intermediario, il pagamento delle somme o della prima rata deve essere effettuato entro i canonici 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del D.lgs. 462/97).

Nel caso in cui l’avviso bonario contenga la liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata (senza sanzioni, in quanto le imposte sono liquidate d’ufficio) deve avvenire entro trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del D.lgs. 462/97).

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 dispone che i termini per il pagamento delle somme contenute nell’avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (compresa la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata), sono sospesi nel periodo 1/8/2025-4/9/2025. Lo stesso vale per il termine di 60 giorni valido per definire l’avviso bonario. Ciò significa che il pagamento di un avviso bonario ricevuto il 7/7/2025 può essere effettuato entro il 10/10/2025.

Per concludere, è bene ricordare che le rate successive alla prima vanno pagate alle scadenze “regolari”, in quanto non beneficiano di nessuna sospensione.

Categoria
riscossione

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