Imposte estere: detrazione consentita anche senza dichiarazione
Secondo l’ordinanza del 23 giugno 2025 n. 16699, la norma convenzionale prevale su quella nazionale per il credito d’imposta estero: la mancata indicazione dei redditi esteri in dichiarazione non impedisce di esercitare il diritto alla detrazione.
La Corte di Cassazione ha nuovamente esaminato nel 2024 una questione già trattata, dalla quale è stato enunciato un principio di diritto: il diritto a detrarre dall'imposta dovuta in Italia quella già versata all'estero, in base a una Convenzione contro le doppie imposizioni, ha prevalenza rispetto all'obbligo dichiarativo.
La Cassazione, con la sentenza del 23 giugno 2025 n. 16699, ha superato il divieto stabilito dall'art. 165 TUIR al comma 8, secondo cui “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”. I giudici di legittimità hanno infatti confermato che il diritto alla detrazione delle imposte estere è riconosciuto anche nei casi di omessa presentazione o omessa indicazione dei redditi, in deroga a quanto previsto dal citato comma 8.
Di conseguenza, viene ulteriormente valorizzata la prevalenza della norma di diritto pattizio sulla corrispondente disposizione italiana, la quale risulta recessiva rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, certamente più favorevole per il contribuente.
L'ordinanza della Cassazione esamina la situazione di un contribuente che aveva aderito alla procedura di voluntary disclosure relativamente ad alcune attività patrimoniali detenute in Svizzera. Gli eredi del contribuente deceduto hanno fatto ricorso contro la decisione dell'Agenzia delle Entrate che ha negato il rimborso dell'imposta estera non detratta su tali attività finanziarie. Il diniego si basa su due motivazioni: l'accertamento con adesione risultante dalla collaborazione volontaria non può, per legge, essere modificato, impugnato o integrato; inoltre, il riconoscimento del credito è subordinato alla presentazione della dichiarazione annuale con l'indicazione esplicita dei redditi esteri, secondo quanto stabilito dal comma 8.
La Corte di Cassazione modifica l'esito del giudizio di appello basandosi su due motivazioni: l'accertamento con adesione nella procedura di collaborazione volontaria non è equiparabile a quello attivato dopo un invito al contraddittorio o uno schema d'atto. Questo istituto, se applicato nella voluntary disclosure, non svolge la funzione deflattiva per cui è stato previsto, ma rappresenta uno strumento in cui il contribuente si presenta spontaneamente all'Agenzia delle Entrate, senza che ci sia una preventiva contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
In questo caso, l'accertamento con adesione rappresenta la fase conclusiva di un procedimento che si inserisce nella fase del contraddittorio e consente il raggiungimento di un accordo tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente per la definizione della pretesa tributaria avanzata dagli uffici, producendo anche effetti sulle sanzioni applicabili.
Di conseguenza, non si può escludere al contribuente il rimborso di quanto versato indebitamente o il recupero di quanto gli spetta qualora, attraverso una collaborazione volontaria e in conformità alle norme di diritto internazionale pattizio, abbia operato trasparentemente in un'attività di disclosure.
Per quanto concerne la seconda motivazione, la Corte procede a una confutazione basata sull’interpretazione del dettato costituzionale, il quale, ai sensi dell’art. 117, stabilisce che la potestà legislativa dello Stato è comunque assoggettata ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Con riferimento all’art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni, si specifica che, qualora un residente italiano disponga di elementi di reddito imponibili in Svizzera, l’Italia potrà includere tali elementi nella propria base imponibile per il calcolo delle imposte, salvo che disposizioni esplicite della Convenzione prevedano diversamente.
In tal caso, sarà necessario detrarre dalle imposte così determinate l’imposta sui redditi corrisposta in Svizzera, per un importo calcolato secondo le disposizioni previste dall’art. 165 del TUIR.