
Erogazioni pubbliche da rendicontare entro il 30 giugno
Il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 è il 30 giugno 2025, come previsto dall’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017. Questo vale sia per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet, sia per quelli che la includono nella Nota integrativa, approvando il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le modalità di adempimento rimangono invariate rispetto allo scorso anno, non essendoci state ulteriori modifiche normative dopo la L. 160/2023. Gli obblighi riguardano enti non commerciali (come associazioni di protezione ambientale, consumatori, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali) e imprese.
Gli enti non commerciali devono pubblicare le informazioni nei seguenti modi:
Sul proprio sito internet o su analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno.
Nella Nota integrativa (se predisposta), entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale le erogazioni sono state percepite.
Se il bilancio è approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita. Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata è prevista la pubblicazione alternativamente:
sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno;
nella Nota integrativa, che deve essere obbligatoriamente predisposta, seppur con un contenuto ridotto rispetto al bilancio ordinario, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Infine, i soggetti esonerati dalla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) possono adempiere all'obbligo mediante pubblicazione sui propri siti internet, secondo modalità accessibili al pubblico, o, in alternativa, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Inoltre, sembrerebbe opportuno estendere la possibilità di inserire l’informativa nel bilancio anche alle micro imprese, sebbene esonerate dalla redazione della Nota integrativa. In tal caso, l'informativa potrebbe essere inclusa in calce allo Stato patrimoniale.
Gli obblighi di informativa riguardano sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o natura non generali e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Si considerano gli importi effettivamente erogati, applicando il criterio di cassa senza rilevanza per l'anno di competenza. Le informazioni devono essere presentate preferibilmente in forma schematica o tabellare, con riferimento alla norma di legge.
Le erogazioni si riferiscono alle Pubbliche Amministrazioni (art. 1 comma 2 DLgs. 165/2001) e ai soggetti (art. 2-bis DLgs. 33/2013), escludendo le risorse pubbliche europee/estere (circ. Assonime n. 5/2019, § 2.4). Gli aiuti di Stato e de minimis nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) sono esenti dall'obbligo di informativa (L. 160/2023 in vigore dal 30 novembre 2023).
Gli obblighi di pubblicazione non si applicano se l'importo delle erogazioni è inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (limite riferito, secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2019, al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione).
Inoltre, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, e l'obbligo di adempiere agli obblighi di pubblicazione.
Se trascorsi 90 giorni dalla contestazione il trasgressore non ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.