Diritto annuale CCIAA: aumento autorizzato per il triennio 2026-2028
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto 17 marzo 2026, ha autorizzato per il periodo 2026‑2028 un incremento fino al 20% del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A, destinato a finanziare i progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali. Le Camere interessate devono trasmettere entro il 15 giugno di ogni anno un rapporto sui risultati, con rendicontazione dei costi vistata dai revisori, da inviare anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance. Le risorse non utilizzate degli aumenti 2023‑2024 confluiscono nei nuovi progetti; quelle delle Camere che non presentano una nuova richiesta vanno impiegate entro il 31 dicembre 2026. Le imprese che hanno già versato il diritto annuale 2026 effettuano il conguaglio nei termini del DPR 435/2001.
Con decreto ministeriale 17 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, l’aumento del diritto annuale, destinato a finanziare i progetti previsti dalle deliberazioni dei Consigli camerali riportate nel medesimo allegato.
Il decreto è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 10 aprile 2026 (n. 117) e dalla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo – il 27 aprile 2026 (n. 561).
Le Camere di commercio indicate nell’allegato A devono:
- trasmettere, tramite Unioncamere, entro il 15 giugno di ogni anno un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti alla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero;
- allegare la rendicontazione dei costi, vistata dal presidente del collegio dei revisori; se alcune attività sono svolte da aziende speciali o unioni regionali, anche tali soggetti devono produrre una rendicontazione vistata;
- trasmettere il rapporto anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.
Il decreto prevede inoltre che le risorse non utilizzate dei progetti finanziati con gli aumenti autorizzati nel 2023 e nel 2024 siano destinate ai nuovi progetti previsti dal presente decreto.
Le Camere che non hanno presentato una nuova richiesta di aumento devono destinare le risorse residue del 2023 ai progetti già autorizzati nello stesso anno, entro il 31 dicembre 2026, con rendicontazione entro il 15 giugno 2027.
Le imprese che hanno già versato il diritto annuale 2026 devono effettuare il conguaglio entro i termini previsti dal DPR 435/2001, art. 17, comma 3, lett. b).