CU 2026: tre diverse scadenze per l'invio telematico
La Certificazione Unica 2026 introduce un cambio significativo nella gestione degli adempimenti dei sostituti d'imposta. Con i nuovi modelli per l'anno fiscale 2025, pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, emerge un quadro caratterizzato da termini di trasmissione più articolati, che superano definitivamente la vecchia idea di una sola scadenza, richiedendo una riorganizzazione interna soprattutto per studi professionali e grandi uffici amministrativi. La principale novità riguarda la tripla scadenza prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 81/2025, che suddivide gli obblighi di invio durante l’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i redditi.
Il primo termine resta fissato al 16.03.2026 per l'invio delle certificazioni sui redditi di lavoro dipendente, autonomo non abituale, redditi diversi e compensi da locazioni brevi. Dal 2026 la dichiarazione precompilata sarà disponibile entro il 20.05.2026, allineando così i flussi informativi con il nuovo calendario.
Il secondo termine fondamentale, che ha un impatto maggiore sull’attività quotidiana, è fissato al 30.04.2026. Entro questo giorno devono essere trasmesse le certificazioni che riguardano solo i redditi da lavoro autonomo abituale collegati all’esercizio di arti o professioni, insieme alle provvigioni per prestazioni continuative nei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Questa scelta serve a separare i dati non rilevanti per la dichiarazione precompilata, ma nella pratica richiede una gestione degli archivi e dei controlli molto dettagliata. Si presuppone che il sostituto d’imposta sappia riconoscere con precisione le certificazioni relative a queste particolari tipologie di reddito, un compito che spesso è meno semplice di quanto il legislatore supponga.
La scadenza finale del 31.10.2026 riguarda le certificazioni sui redditi esenti e non dichiarabili tramite la precompilata. Questa data copre casi residuali importanti, spesso legati a regimi speciali, e può essere facilmente ignorata dai sostituti per motivi organizzativi.
Il quadro del lavoro autonomo viene modificato soprattutto per il lavoro sportivo. Le tipologie reddituali N2 e N3 sono eliminate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 fino al 30.07.2024. Per i compensi degli sportivi, si fa ora riferimento alle tipologie A (professionisti abituali), A con codice 20 (dilettanti abituali) e M (autonomi non abituali). Questo semplifica la classificazione, ma richiede attenzione nella riclassificazione dei compensi.
Il codice 24 è nuovamente operativo per chi è in regime forfetario e riceve somme come medici di medicina generale, continuità assistenziale o pediatria libera scelta secondo la L. 190/2014, senza ritenuta d’acconto. In questi casi, il sostituto deve comunque rilasciare e trasmettere la certificazione, nonostante l’esonero CU previsto dal D.P.R. 322/1998 non si applichi.