iscrizione albo ctu

CTU e periti devono rinnovare l’iscrizione agli Albi presso i tribunali

Gli Albi dei consulenti tecnici (CTU) in ambito civile (ex art. 13 disp. att. c.p.c.) e dei periti in ambito penale (ex art. 67 disp. att. c.p.p.) includono l'elenco dei professionisti e tecnici suddivisi per categorie, che il Tribunale può consultare. Questi consulenti sono autorizzati ad assistere il giudice, su richiesta, nella risoluzione di quesiti o durante il corso del processo. 

Inizialmente, la gestione degli Albi presso i Tribunali era effettuata in formato cartaceo. In seguito, l’art. 16-novies del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, ha stabilito che le domande di iscrizione all’Albo dei CTU e dei periti presso il Tribunale devono essere presentate esclusivamente per via telematica. Inoltre, è stato previsto che gli Albi, presso ciascun ufficio giudiziario, siano gestiti unicamente mediante strumenti informatici. 

Dal 2024, dopo diversi rinvii, l’Albo CTU e quello dei periti sono stati trasferiti negli elenchi nazionali telematici gestiti dal Ministero della Giustizia. Qui sono stati creati elenchi nazionali per i consulenti tecnici d’ufficio e i periti, organizzati per categoria e con dettagli sui settori di specializzazione. Attualmente, l’iscrizione dei CTU e dei periti può essere fatta solo tramite il “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale del Ministero della Giustizia” (pst.giustizia.it). 

Anche i professionisti già iscritti negli Albi prima del 2024 hanno dovuto ripresentare l’iscrizione sul nuovo portale entro marzo 2024. Il decreto del Ministro della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023 ha fissato i requisiti, i contenuti e le modalità per la formazione, l’aggiornamento e la gestione dell’elenco nazionale previsto dall’art. 24-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal DLgs. 149/2022 (riforma “Cartabia”). 

Si precisa che gli iscritti sono tenuti, ogni due anni, al rinnovo telematico dell’iscrizione. Tale procedura è necessaria per consentire la revisione degli Albi e identificare i consulenti che non posseggono più i requisiti tecnici, oppure per rilevare eventuali impedimenti sopravvenuti all’esercizio della funzione. 

Pertanto, il primo obbligo di rinnovo telematico per coloro che risultavano iscritti prima del 2024 e che hanno provveduto all’iscrizione sul nuovo portale entro marzo dello stesso anno, dovrà essere adempiuto entro marzo 2026. 

In particolare, è necessario presentare la domanda di conferma dell’iscrizione già esistente, sia ai fini della revisione periodica dell’Albo dei CTU, come previsto dagli artt. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 109 e 18 delle disposizioni attuative del c.p.c., sia per la revisione periodica dell’Albo dei periti, prevista dagli artt. 68 delle disposizioni attuative del c.p.p. e 16-novies del DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221. 

L’interessato deve fornire una dichiarazione sostitutiva che confermi, aggiorni o integri le informazioni previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del DM 4 agosto 2023 n. 109 per entrambe le domande. Per presentare la domanda, basta accedere al portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” (https://alboctuelenchi.giustizia.it) utilizzando le credenziali SPID e selezionare il menù “Iscrizioni”, dove si trovano tutte le iscrizioni attive. Nella colonna “Azioni”, a destra di ogni iscrizione, è possibile cliccare sul pulsante “Compila domanda di conferma iscrizione” relativo all’Albo CTU o all’Albo periti per cui si richiede la conferma. 

La procedura prevede la compilazione della domanda di conferma iscrizione riportando tutti i dati presenti nell’iscrizione già attiva. È necessario allegare una nuova autocertificazione unica che attesti il mantenimento dei requisiti previsti, quali l’iscrizione all’Ordine professionale, l’assenza di condanne penali o provvedimenti nel Casellario giudiziale, e l’assenza di procedimenti penali in corso. Si richiede inoltre una copia del documento d’identità e dei titoli/documenti aggiornati a comprovare la capacità tecnica. 

Per entrambi gli Albi, la conferma non comporta alcun pagamento, poiché la tassa di concessione governativa di 168 euro si applica esclusivamente all’iscrizione iniziale. È importante evidenziare che non presentare la domanda di conferma equivale a esprimere la volontà di rinunciare all’iscrizione all’Albo dei CTU o dei periti presso il Tribunale competente.

Categoria
adempimenti

Articoli correlati

28 febbraio 2023

Entro il 28 febbraio la stampa dei registri contabili 2021

Entro il 28 febbraio, i registri contabili 2021 tenuti con sistemi meccanografici devono essere stampati su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

5 aprile 2023

Erogazioni pubbliche percepite nel 2022: adempimenti semplificati

Per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo

2 maggio 2023

Le maggiorazioni del diritto annuale per le Camere di Commercio

Sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy sono stati pubblicati i decreti che modificano il diritto dovuto alla Camera di commercio con una maggiorazione pari al 20% e al 50% mentre con la nota n. 339674/2022

30 maggio 2023

Estromissione agevolata entro il 31 maggio

Possibilità per l’imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2022, possiede immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2023, optare per la loro esclusione dal patrimonio dell’impresa

20 giugno 2023

La proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, attraverso il comunicato stampa n. 98, ha anticipato che verrà emanata una disposizione normativa che prorogherà al 20.07.2023 il termine per versare le imposte