CTU e periti devono rinnovare l’iscrizione agli Albi presso i tribunali
Gli Albi dei consulenti tecnici (CTU) in ambito civile (ex art. 13 disp. att. c.p.c.) e dei periti in ambito penale (ex art. 67 disp. att. c.p.p.) includono l'elenco dei professionisti e tecnici suddivisi per categorie, che il Tribunale può consultare. Questi consulenti sono autorizzati ad assistere il giudice, su richiesta, nella risoluzione di quesiti o durante il corso del processo.
Inizialmente, la gestione degli Albi presso i Tribunali era effettuata in formato cartaceo. In seguito, l’art. 16-novies del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, ha stabilito che le domande di iscrizione all’Albo dei CTU e dei periti presso il Tribunale devono essere presentate esclusivamente per via telematica. Inoltre, è stato previsto che gli Albi, presso ciascun ufficio giudiziario, siano gestiti unicamente mediante strumenti informatici.
Dal 2024, dopo diversi rinvii, l’Albo CTU e quello dei periti sono stati trasferiti negli elenchi nazionali telematici gestiti dal Ministero della Giustizia. Qui sono stati creati elenchi nazionali per i consulenti tecnici d’ufficio e i periti, organizzati per categoria e con dettagli sui settori di specializzazione. Attualmente, l’iscrizione dei CTU e dei periti può essere fatta solo tramite il “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale del Ministero della Giustizia” (pst.giustizia.it).
Anche i professionisti già iscritti negli Albi prima del 2024 hanno dovuto ripresentare l’iscrizione sul nuovo portale entro marzo 2024. Il decreto del Ministro della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023 ha fissato i requisiti, i contenuti e le modalità per la formazione, l’aggiornamento e la gestione dell’elenco nazionale previsto dall’art. 24-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal DLgs. 149/2022 (riforma “Cartabia”).
Si precisa che gli iscritti sono tenuti, ogni due anni, al rinnovo telematico dell’iscrizione. Tale procedura è necessaria per consentire la revisione degli Albi e identificare i consulenti che non posseggono più i requisiti tecnici, oppure per rilevare eventuali impedimenti sopravvenuti all’esercizio della funzione.
Pertanto, il primo obbligo di rinnovo telematico per coloro che risultavano iscritti prima del 2024 e che hanno provveduto all’iscrizione sul nuovo portale entro marzo dello stesso anno, dovrà essere adempiuto entro marzo 2026.
In particolare, è necessario presentare la domanda di conferma dell’iscrizione già esistente, sia ai fini della revisione periodica dell’Albo dei CTU, come previsto dagli artt. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 109 e 18 delle disposizioni attuative del c.p.c., sia per la revisione periodica dell’Albo dei periti, prevista dagli artt. 68 delle disposizioni attuative del c.p.p. e 16-novies del DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.
L’interessato deve fornire una dichiarazione sostitutiva che confermi, aggiorni o integri le informazioni previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del DM 4 agosto 2023 n. 109 per entrambe le domande. Per presentare la domanda, basta accedere al portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” (https://alboctuelenchi.giustizia.it) utilizzando le credenziali SPID e selezionare il menù “Iscrizioni”, dove si trovano tutte le iscrizioni attive. Nella colonna “Azioni”, a destra di ogni iscrizione, è possibile cliccare sul pulsante “Compila domanda di conferma iscrizione” relativo all’Albo CTU o all’Albo periti per cui si richiede la conferma.
La procedura prevede la compilazione della domanda di conferma iscrizione riportando tutti i dati presenti nell’iscrizione già attiva. È necessario allegare una nuova autocertificazione unica che attesti il mantenimento dei requisiti previsti, quali l’iscrizione all’Ordine professionale, l’assenza di condanne penali o provvedimenti nel Casellario giudiziale, e l’assenza di procedimenti penali in corso. Si richiede inoltre una copia del documento d’identità e dei titoli/documenti aggiornati a comprovare la capacità tecnica.
Per entrambi gli Albi, la conferma non comporta alcun pagamento, poiché la tassa di concessione governativa di 168 euro si applica esclusivamente all’iscrizione iniziale. È importante evidenziare che non presentare la domanda di conferma equivale a esprimere la volontà di rinunciare all’iscrizione all’Albo dei CTU o dei periti presso il Tribunale competente.