Agevolazioni per gli investimenti in beni tecnologici: reintroduzione dell’iperammortamento
La Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 427-437, L. 199/2025) ripristina l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati (Industria 4.0), prevedendo la maggiorazione del costo di acquisizione a fini fiscali. Non è stata applicata alcuna maggiorazione per i beni “5.0”. Di seguito si analizza la normativa vigente e si evidenziano le correlazioni con le disposizioni precedenti.
L'iperammortamento, come previsto dall'articolo 1 commi 427-437 della Legge di Bilancio 2026, permette di aumentare il valore degli investimenti in beni ai fini fiscali. Si riferisce alle quote di ammortamento o ai canoni di leasing, a seconda del tipo di acquisto effettuato. L'entità dell'incremento varia in base all'importo dell'investimento:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La legge non menziona le "quote" dell'investimento, ma si riferisce all'intero importo. Al momento, l'agevolazione sembra applicarsi all'investimento complessivo: ad esempio, con un investimento di 10 milioni, la maggiorazione è al 100% sull'intera somma, non al 180% fino a 2,5 milioni e al 100% sul resto.
Gli investimenti dovranno riguardare beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o negli Stati aderenti all'Accordo SEE, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Si sottolinea che, per l'anno d'imposta 2026, la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovrà essere effettuata senza considerare la maggiorazione del costo dell'investimento (c. 434).
L'accesso all'agevolazione è consentito esclusivamente a coloro che soddisfano specifici requisiti soggettivi. Non possono accedere al beneficio:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altre procedure concorsuali o coinvolte in procedimenti volti alla dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate;
- le imprese oggetto di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse, la fruizione effettiva dell'agevolazione è condizionata al rispetto degli obblighi inerenti alla sicurezza sul luogo di lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ai lavoratori.
L’iperammortamento riguarda gli investimenti nei seguenti ambiti:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi, inclusi rispettivamente negli all. IV e V della Legge di Bilancio, a condizione che siano interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa, destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche remoto. In particolare, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, sono ammessi agli incentivi solo gli impianti con moduli fotovoltaici indicati nell’art. 12, comma 1, lettere b) e c) del DL 181/2023, ovvero:
- moduli fotovoltaici con celle prodotte negli Stati membri dell’Unione Europea, aventi un’efficienza minima della cella del 23,5%;
- moduli prodotti sempre in paesi UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse realizzate nell’Unione Europea, con efficienza minima della cella pari al 24%.
I nuovi all. IV e V della Legge di Bilancio sostituiscono gli All. A e B L. 232/2016, includendo tutti i beni già presenti e aggiornando l'elenco con investimenti in infrastrutture digitali, intelligenza artificiale, cybersecurity, edge/cloud e sostenibilità.
A differenza del credito d'imposta Transizione 5.0, l'agevolazione per investimenti in beni destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili non richiede altri investimenti. Restano esclusi gli impianti fotovoltaici indicati alla lettera a dell'art. 12, cioè i moduli con efficienza pari o superiore al 21,5%.
Inoltre, l’articolo 432 stabilisce regole precise riguardo alla sostituzione dei beni materiali oggetto di agevolazione. Se il bene viene venduto o trasferito a strutture produttive estere, è possibile continuare a beneficiare delle quote residue dell’agevolazione, a condizione che venga sostituito – nello stesso periodo d’imposta – con un nuovo bene materiale strumentale che abbia caratteristiche tecnologiche uguali o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore rispetto a quello originale, si potrà proseguire a usufruire delle quote residue solo fino al limite del valore dell’investimento sostitutivo.
Per accedere all’iperammortamento, le imprese dovranno presentare specifiche comunicazioni e certificazioni tramite la piattaforma gestita dal GSE, secondo modelli standard predisposti. Le modalità di accesso, insieme alle ulteriori disposizioni relative all’iperammortamento, saranno definite da apposito decreto attuativo del MIMIT, che dovrà essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Si segnala, inoltre, che la stessa Legge di Bilancio prevede l’obbligo di comunicazioni periodiche.
L'iperammortamento può essere cumulato con altre agevolazioni relative agli stessi costi, purché il cumulo non comporti il superamento dell'importo effettivamente sostenuto. In caso di cumulo, la base di calcolo dell'agevolazione corrisponde al costo sostenuto al netto delle ulteriori agevolazioni già concesse. Si rimane in attesa di indicazioni aggiuntive dalle disposizioni attuative riguardo alle modalità di calcolo del cumulo. È importante sottolineare che la maggiorazione del costo non si applica ai beni che abbiano già beneficiato del credito d’imposta Transizione 4.0, ovvero gli investimenti “prenotati” nel 2025 e conclusi entro il termine previsto del 30 giugno 2026.
Il GSE, in conformità con la convenzione stipulata con il MIMIT, è responsabile dello sviluppo della piattaforma prevista dal c. 430, finalizzata alla presentazione delle istanze per l'accesso all'agevolazione, nonché alla gestione delle relative procedure di accesso e dei controlli sull'agevolazione, anche ai fini del monitoraggio.
Il MEF, operando sulla base delle informazioni fornite dal GSE e dal MIMIT, cura il monitoraggio degli oneri generati dall'iperammortamento, al fine di garantire il rispetto degli oneri stimati. Qualora si verifichino scostamenti rispetto a questi ultimi, il Ministro dell'economia e delle finanze interviene secondo le disposizioni della L. 196/2009.
A seguito dell'esaurimento delle risorse relative al credito d'imposta Transizione 4.0, l'articolo 1, comma 770 della Legge di Bilancio dispone l'istituzione di un fondo pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla compensazione dei crediti 4.0. Tale fondo è destinato esclusivamente agli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2025 e ai versamenti effettuati tramite modelli f24 nel corso del 2026.
Per gli investimenti conclusi entro il suddetto termine, la cui comunicazione preventiva sia stata trasmessa dopo l'esaurimento delle risorse, il GSE provvederà a comunicare la disponibilità delle risorse secondo l'ordine cronologico di ricezione. Al momento, non è confermata la disponibilità delle risorse per le quote da compensare negli anni 2027 e 2028.
Sebbene la prima bozza pubblicata ne prevedesse la presenza, la Legge di Bilancio approvata non contempla alcuna maggiorazione dei costi per i beni già inclusi nel credito d'imposta Transizione 5.0, né la proroga della relativa misura.
Attualmente, non risultano stanziate ulteriori risorse per investimenti 5.0 con comunicazione preventiva presentata dopo l'esaurimento dei fondi disponibili.
In sintesi, la modifica della modalità di agevolazione per gli stessi investimenti avrà importanti implicazioni operative nella fruizione delle agevolazioni. Da una parte, usufruire dell'agevolazione tramite incremento del costo permette attualmente di evitare che le risorse si esauriscano; tuttavia, questa modalità è meno flessibile. Inoltre, la tempistica per beneficiare dell'agevolazione risulta più “lenta”: il recupero del costo dipende dalle aliquote di ammortamento dei singoli beni, quindi l’agevolazione viene utilizzata su un arco temporale spesso più lungo rispetto a prima, quando il credito d’imposta poteva essere impiegato in tre rate annuali di uguale importo.
Inoltre, la concreta possibilità di beneficiare dell’agevolazione sarà ulteriormente posticipata qualora l’impresa registri risultati economici negativi. In tali circostanze, si verificherà una perdita fiscale che potrà essere portata in diminuzione degli utili fiscali solo negli esercizi successivi.
Si precisa infine che la fruizione dell’agevolazione permette esclusivamente il recupero, a partire dall’anno successivo al completamento dell’investimento, in riduzione delle imposte sui redditi. Non sarà consentito, come previsto invece dal precedente credito d’imposta, utilizzare tale beneficio per la compensazione di altri tributi o contributi previdenziali.