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Adeguati assetti organizzativi: quali responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono tenuti non solo a predisporre assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione della crisi d’impresa, ma anche a verificarne costantemente l’adeguatezza mediante aggiornamenti tempestivi. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta specifiche responsabilità. La disciplina relativa alla crisi d'impresa ha subito significativi mutamenti negli ultimi anni, culminati con l’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Quest’ultimo ha ridefinito il ruolo degli amministratori, imponendo l’adozione di appropriati assetti organizzativi, amministrativi e contabili come obbligo giuridico la cui violazione può determinare responsabilità sia di natura civile che penale. 

La riforma dell'art. 2086 c.c., introdotta dal D.lgs. n. 14/2019, ha stabilito che gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva devono istituire assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, al fine di consentire una tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale. L’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086, co. 2 c.c.) è previsto come strumento per garantire la continuità aziendale e prevenire situazioni di crisi. 

La mancata adozione o l’adozione formale di tali assetti è attualmente riconosciuta come: 

  • negligenza da parte dell’organo amministrativo; 
  • possibile fonte di responsabilità penale se associata all’aggravamento del dissesto. 

L’art. 330 CCII sancisce espressamente l’obbligo in questione, attivando in caso di violazione sistematica e consapevole la possibilità di intervento giudiziale e configurando l’ipotesi di bancarotta semplice impropria in forma colposa. Tale previsione normativa si colloca all’interno di un contesto più ampio, nel quale l’art. 330 CCII rappresenta uno strumento penale volto a contrastare condotte omissive da parte degli amministratori che concorrano al dissesto della società. 

L'articolo 2086 del Codice civile richiede all'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Questa disposizione comporta una modifica nell'approccio alla gestione aziendale da parte dell’imprenditore. Gli assetti organizzativi adeguati non sono solo un adempimento burocratico, ma costituiscono un insieme di strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa. 

La funzione preventiva degli assetti si esplica nell’identificare tempestivamente: 

  • squilibri patrimoniali, economici e finanziari; 
  • la non sostenibilità dell’indebitamento e l’emergere di segnali di allarme; 
  • anomalie gestionali potenzialmente pregiudizievoli per la stabilità aziendale; 
  • la perdita della continuità operativa dell’impresa. 

L’art. 330 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) estende alle figure degli organi sociali — amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori — le sanzioni previste dall’art. 323 in materia di bancarotta semplice, configurando così l’ipotesi della cosiddetta bancarotta semplice impropria. A differenza della bancarotta fraudolenta, tale fattispecie è punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa, prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni. 

La connotazione prevalentemente colposa del reato assume particolare rilievo, in quanto l’omessa adozione di assetti organizzativi adeguati può costituire una forma qualificata di negligenza. La giurisprudenza ha precisato che tale omissione, qualora contribuisca causalmente al dissesto, integra una condotta tipica di natura colposa, fondata sulla violazione di specifici obblighi di diligenza professionale. 

Il nesso causale tra l'omessa adozione degli assetti organizzativi e l'aggravamento della crisi rappresenta un elemento cardine ai fini dell'integrazione del reato. La responsabilità penale si configura laddove sia possibile dimostrare che l'implementazione tempestiva di assetti adeguati avrebbe potuto evitare o ridurre il dissesto, delineando una responsabilità per omesso impedimento dell'evento ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. 

La recente giurisprudenza ha chiarito i criteri applicativi relativi alla configurazione della responsabilità degli amministratori. 

Il Tribunale di Roma (2021) ha stabilito che l'amministratore è responsabile quando non predispone alcuna struttura organizzativa e non reagisce ai segnali di crisi o pre-crisi, configurando una violazione dell'art. 2086 c.c.. Non è invece considerato responsabile l'amministratore che, avendo adottato una struttura organizzativa, individua tempestivamente la perdita della continuità aziendale e interviene, anche se tali interventi non riescono a evitare la crisi, purché, sulla base di una valutazione ex ante, non siano manifestamente irrazionali o ingiustificati. 

In base a una recente pronuncia della giurisprudenza (Tribunale di Milano 2024), l’assenza di assetti adeguati costituisce presupposto per la revoca degli amministratori e dei sindaci. Il Tribunale di Venezia (2024), invece, ritiene sufficiente tale carenza per la nomina di un amministratore giudiziario. Queste determinazioni evidenziano una tendenza verso una responsabilità sempre più oggettiva, in cui la mancanza di assetti organizzativi rappresenta un elemento indicativo di negligenza gestionale. 

L'art. 2086 c.c., interpretato in relazione all'art. 40, comma 2, c.p., attribuisce all'amministratore una posizione di garanzia che comporta l'obbligo giuridico di adottare tutte le misure idonee a prevenire o limitare il dissesto, designando l'amministratore come responsabile della continuità aziendale e della tutela dei terzi creditori. Tale ruolo non si limita alla semplice adozione formale di procedure e modelli organizzativi. Gli adeguati assetti devono essere effettivi e aggiornati regolarmente in base all’evoluzione dell’attività aziendale; è necessario verificarne sia l'adeguatezza sia l'efficacia. Questo monitoraggio continuo deve inoltre essere comprovato attraverso una documentazione aggiornata e accessibile. 

L’art. 330 CCII non menziona esplicitamente l’organo di controllo, ma esercita un’influenza su di esso in almeno tre ambiti principali: 

  1. Omessa segnalazione da parte del sindaco: la mancata comunicazione di assetti inadeguati comporta una grave responsabilità, che può portare sia alla revoca (art. 2400 c.c.) sia a responsabilità ai sensi dell’art. 2407 c.c.; 
  2. Legittimazione alla segnalazione: il collegio sindacale può essere legittimato a segnalare l’omissione dell’organo gestorio al tribunale ai sensi dell’art. 330, qualora ritenga sussistente una situazione di inerzia; 
  3. Elemento probatorio per la revoca: l’omessa vigilanza, in presenza delle circostanze previste dall’art. 330, rappresenta prova di inadeguatezza del sindaco e motivo per la revoca. 

Gli obblighi previsti dalla normativa e dall’evoluzione della giurisprudenza possono essere sintetizzati in tre punti principali che gli amministratori devono osservare: 

  1. istituire assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, al fine di consentire la rilevazione tempestiva di eventuali situazioni di crisi; 
  2. adottare strumenti giuridici idonei per la gestione e il superamento della crisi quando questa si presenti; 
  3. attuare in modo concreto gli strumenti individuati, pianificando, realizzando e monitorando gli interventi necessari. 

L'inadempimento degli obblighi previsti comporta per gli amministratori diverse forme di responsabilità: 

  • Responsabilità civile: nei confronti della società (art. 2392 c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e dei terzi (art. 2394-bis c.c.), con la possibilità di azioni di responsabilità sociale e richiesta di risarcimento per danni personali e in solido; 
  • Responsabilità penale: per bancarotta semplice impropria ai sensi dell’art. 330 CCII, qualora l’omissione abbia concorso causalmente al dissesto della società; 
  • Conseguenze amministrative: revoca giudiziale dall’incarico, nomina di amministratori giudiziari e interdizione temporanea dai pubblici uffici. 

Uno dei criteri per valutare l'adeguatezza degli assetti è la proporzionalità in relazione alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'impresa. Per le piccole e medie imprese possono essere adottate procedure semplificate che garantiscano comunque la funzione di allerta precoce, senza la necessità di sistemi complessi. L’amministratore responsabile della mancata adozione degli adeguati assetti deve poter dimostrare l'esistenza di un sistema organizzativo adeguato, effettivo, aggiornato, funzionante e documentato. La semplice presenza di procedure formali non viene considerata sufficiente. 

L’evoluzione normativa relativa agli adeguati assetti segna una significativa trasformazione, indirizzando l’attenzione dalla mera gestione della crisi alla sua prevenzione. L’omessa adozione degli assetti costituisce oggi un evidente indice di negligenza personale dell’amministratore, come confermato anche dalle più recenti decisioni giurisprudenziali. 

Il sistema predisposto dal legislatore promuove una cultura aziendale orientata alla prospettiva, alla trasparenza, al controllo e alla responsabilizzazione degli organi gestionali. La compliance organizzativa assume così un ruolo centrale e imprescindibile nella governance d’impresa, segnando la differenza tra una condotta conforme e una potenzialmente penalmente rilevante. In questo quadro, l’investimento nella progettazione e nell’aggiornamento degli assetti non risponde soltanto a un obbligo normativo, ma rappresenta altresì una strategia efficace di tutela patrimoniale e penale per gli amministratori, oltre a fornire una garanzia di continuità operativa per l’impresa e i suoi stakeholder.

Categoria
adempimenti

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