Modifiche ai modelli fiscali 2026
Dopo la pubblicazione delle bozze dei modelli fiscali e la loro integrazione, i modelli Redditi Persone fisiche 2026 sono stati aggiornati in base alla manovra 2026. Sono stati modificati i fascicoli 1 e 2 (con relative istruzioni) e corretto il fascicolo 3, con cambiamenti per lavoratori autonomi impatriati, riserve straordinarie, soggetti controllati non residenti, concordato biennale preventivo e Isa.
Agricoltori fra credito d’imposta e iper-ammortamento
La legge di Bilancio 2026 introduce incentivi per investimenti in beni strumentali per imprese agricole, pesca e acquacoltura. Il credito d’imposta del 40% si applica agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi tra il 1° gennaio 2026 e il 28 settembre 2028, secondo gli allegati IV e V della legge 199/2025. Sono escluse le cooperative di conferimento, incluse invece le cooperative di conduzione che coltivano o allevano. Le risorse disponibili sono limitate a 2,1 milioni di euro all’anno dal 2026 al 2028.
Revoca della rottamazione
La domanda di rottamazione quinquies può essere revocata entro il 30.04.2026, come confermato dalle Entrate a Telefisco 2026. La trasmissione telematica della domanda sospende decadenza e prescrizione, blocca le rate delle dilazioni precedenti fino al 31.07.2026, e il debitore non è considerato moroso. Presentando la domanda si fermano nuove procedure esecutive e cautelari; quelle in corso sono sospese salvo primo incanto positivo, mentre fermi e ipoteche già iscritti restano validi. Dal 31.07.2026, le dilazioni in corso sono revocate e non si possono concedere nuove rateazioni per i carichi rottamati. La domanda può essere integrata o sostituita entro la scadenza, anche con distinte procedure. Solo i carichi del piano non rispettato decadono, mentre gli altri restano attivi. Revocando l’istanza si riattivano azioni di recupero e eventuali dilazioni preesistenti.
Rottamazione-quinquies
Nella rottamazione quinquies non è prevista tolleranza per ritardi nei pagamenti: il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza della definizione agevolata. La prima rata successiva versata viene imputata a quella precedentemente non corrisposta. Entro il 30 aprile 2026 è possibile revocare o integrare la dichiarazione di adesione alla definizione.
Chiusura partita Iva del de cuius e incassi successivi
Durante Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partita IVA di un professionista defunto non può essere chiusa finché restano fatture o corrispettivi da incassare; questi obblighi fiscali si trasferiscono agli eredi. Secondo l’art. 35-bis DPR 633/1972 e le risoluzioni successive, gli eredi devono emettere eventuali fatture residue a nome del de cuius, richiedendo se necessario la riapertura della partita IVA intestata al deceduto. Gli adempimenti IVA devono quindi essere completati prima della chiusura definitiva e sarebbe utile introdurre una procedura semplificata per agevolare tali obblighi a carico degli eredi.
Contradditorio obbligatorio con lo schema d’atto
Anche se non è obbligatorio il contraddittorio preventivo, se l'Ufficio notifica uno schema di atto, si applicano comunque le regole previste per il contraddittorio obbligatorio, compresi i termini di adesione e la sospensione dei termini di impugnazione. Spesso, anche per atti di recupero su crediti inesistenti, esclusi dall’obbligo, viene notificato uno schema di atto; in questi casi, il contribuente può presentare istanza di adesione entro i termini di impugnazione, beneficiando di ulteriori 90 giorni per l’impugnazione. La norma del contraddittorio obbligatorio prevede 15 giorni per l’istanza di adesione dopo la notifica dell’atto impositivo, con sospensione dei termini di 30 giorni. L’Agenzia precisa che, anche senza obbligo, l’Ufficio può attivare volontariamente il contraddittorio tramite lo schema, applicando tutte le relative tempistiche procedurali.
Fiscalità dei dividendi
La stretta sulla Pex introdotta dalla legge di Bilancio si applica alle partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i nuovi requisiti di percentuale (minimo 5%) o valore fiscale (almeno 500.000 euro), alternativi tra loro, valgono per azioni, quote, titoli e contratti acquisiti da quella data. In mancanza di almeno una delle due condizioni sulle partecipazioni cedute, la plusvalenza è tassata ordinariamente al 24% Ires. Il criterio Fifo individua le partecipazioni cedute. Le soglie si riferiscono solo alla parte effettivamente venduta, non al totale detenuto. Questa novità si applica anche ai dividendi, ma con decorrenza diversa.