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La pensione non imponibile in Italia può escludere dal regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risposta all’interpello n. 311 che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia, preclude l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

In base all’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, l’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Con la finalità di “incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali”, è previsto che la verifica della soglia di 30.000 euro non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 10/2016, aveva precisato che:

• rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;

• il limite non si considera sempre che non siano percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo anche autonomo ai fini del raggiungimento della citata soglia, oppure non sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il caso oggetto della risposta a interpello n. 311 riguarda un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue, che intende aprire partita IVA per lo svolgimento di una nuova attività, previo trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Il dubbio in ordine all’applicazione del regime forfetario per la nuova attività avviata in Italia attiene alla titolarità da parte dell’istante di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, riconosciuta per raggiunti limiti di età quale ex dipendente della Commissione europea. Si tratta, in particolare, di somme esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea in base a quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo n. 7 “Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

A giudizio dell’istante, il fatto che la pensione sia esente da imposizione consentirebbe di applicare il regime agevolato, superando così la causa di esclusione in commento.

Viene rilevato che, in base alla L. 190/2014, sono esclusi dal regime i titolari di redditi che possono essere riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di tali redditi e il loro ammontare.

Non viene dunque condivisa la posizione dell’istante e deve di conseguenza ritenersi escluso dal regime forfetario il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

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