regime forfetario

Forfetari e partecipazione nella S.r.l.

Il contribuente forfetario titolare di una partecipazione in una S.r.l. ha l’onere di verificare al termine del 2023 se la partecipazione costituisce una causa ostativa, dal quale dipende l’uscita dal regime agevolato dal 2024.

L’articolo 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 stabilisce che la causa ostativa trova applicazione per “gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E ha precisato che per determinare l’esclusione del regime forfetario è necessario verificare se sussista la contemporanea presenza del controllo diretto o indiretto della società e l’esercizio di attività economiche (nel corso del 2023) direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in regime forfetario. La causa ostativa non si verifica se una delle due fattispecie viene meno.

Per quanto riguarda il concetto di controllo, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 2359, cc. 1 e 2 c.c., ossia la maggioranza dei voti, l’esercizio di influenza dominante in virtù di contratti o voti sufficienti per l’esercizio di un’influenza dominante. Il controllo può inoltre essere esercitato anche in modo indiretto, tramite altri soggetti, come società controllate, fiduciarie, o per interposta persona (familiari).

Per verificare invece il secondo aspetto, ovvero quello della riconducibilità all’attività, è necessario verificare l’attività svolta nell’anno, nel quale il contribuente forfetario e la Srl svolgono o meno attività appartenenti alla stessa sezione ATECO.

Nel primo caso (stesso codice ATECO), si possono distinguere tre diversi casi:

  • la Srl ha dedotto il costo della fattura del contribuente forfetario nel corso del 2023: si rileva la causa ostativa e nel 2024 il forfetario esce dal regime agevolato; 
  • la Srl non ha dedotto il costo della fattura del contribuente forfetario nel corso del 2023: non rileva la causa ostativa; 
  • la Srl corrisponde al forfetario un compenso amministratore: si rileva la causa ostativa in quanto i compensi si tassano con aliquota agevolata e la S.r.l. deduce il relativo costo. 

Nel secondo caso (codice ATECO diverso) non si integra la causa ostativa, anche nel caso in cui il forfetario ha emesso una fattura che la Srl ha dedotto dal proprio reddito.

Categoria
regime forfetario

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