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Rimborso bollo auto 2017

23-06-2017

I proprietari di veicoli hanno la possibilità di richiedere la restituzione dell'importo erroneamente pagato per il bollo auto qualora ricadano delle cause specifiche...



I proprietari di veicoli hanno la possibilità di richiedere la restituzione dell'importo erroneamente pagato per il bollo auto qualora ricadano delle cause specifiche. In caso di pagamento doppio o eccessivo della tassa, vi è il rimborso totale del bollo mentre in caso di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo, è riconosciuto un rimborso frazionato, ossia, solo per la parte di tassa versata che non è stata fruita.

Il rimborso bollo auto 2017 spetta solo in alcuni casi, ossia, quando il proprietario del veicolo ha effettuato:
• un pagamento doppio: se l'automobilista ha versamento due volte la stessa tassa automobilistica per lo stesso veicolo
• un pagamento eccessivo: ossia, se è stato versato un importo più alto rispetto a quanto effettivamente dovuto in base ai kw o Cv
• pagamento non dovuto: se il versamento della tassa è stato comunque effettuato nonostante il bollo non fosse da corrispondere per una delle seguenti cause:
• cessione del veicolo presso un concessionario;
• furto del veicolo con annotazione al PRA;
• rottamazione - demolizione veicolo;
• intervenuta esenzione a favore di soggetti portatori di handicap o di familiari di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Ci sono poi casi in cui il possessore del veicolo non ha diritto al rimborso bollo auto, ossia, quando:
• il pagamento è relativo alla tassa di circolazione: ciclomotori, veicoli ultraventennali, rimorchi;
• se la somma da rimborsare è sotto una determinata soglia. Tale soglia, in Lombardia è di 15,01 euro mentre nel Lazio è di 16,53 euro;
• se in caso di rimborso frazionato, l’evento o l’annotazione al PRA, si verifica nell’ultimo mese di validità del pagamento.

Possono presentare l'istanza:
• il proprietario del veicolo;
• il titolare del diritto reale di godimento (es. usufruttuario);
• l’erede;
• il locatario.

La domanda di rimborso bollo auto, può essere presentata al massimo entro la seguente scadenza: entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla data in cui il pagamento è stato effettuato.

La richiesta va effettuata presso:
• Agenzie o delegazioni ACI;
• Uffici provinciali ACI della Regione;
• Uffici di Protocollo della Regione.


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