Nuovi piani di rateazione
Il sistema della riscossione è stato riformato dal D.lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024. Tra le novità apportate si esaminano qui le modifiche alle domande di rateazione dei debiti iscritti a ruolo presentate a partire dal 1.01.2025.
Se il contribuente dichiara di essere in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, in presenza di somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, si ottiene la rateazione fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.
Se invece le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 120.000 euro o il contribuente chiede la dilazione in un numero di rate maggiore:
- per le somme di importo “superiore” a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili;
- per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.
Per valutare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, viene richiesto, per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e l’entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione. Per gli altri soggetti viene invece considerato l’indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione, oltre che il valore della produzione.
Un prossimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze stabilirà la presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà al manifestarsi di particolari condizioni.
Nel caso in cui la situazione peggiori, è possibile chiedere la proroga della dilazione di pagamento (se non decaduta) una sola volta e per il numero massimo di rate previsto.
Il contribuente può chiedere, come già previsto, la dilazione del debito in rate costanti o in rate variabili con un importo crescente. Con la presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione) e non possono infine essere avviate nuove procedure esecutive.
Una volta concessa la rateazione, il pagamento della prima rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a meno dell’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Come già attualmente stabilito, la rateazione decade con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. In questo caso, l’intero importo ancora dovuto può essere riscosso in un’unica soluzione senza possibilità di una ulteriore rateazione.
Per le istanze di rateazione che saranno presentate fino a fine 2024, l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà, a discrezione, concedere un piano ordinario di massimo di 72 rate o un piano straordinario di 120 rate. A prescindere dall’ammontare del debito, il piano straordinario di 120 rate viene concesso se si dimostra la propria solvibilità, ma di essere in una grave situazione di difficoltà economica, estranea alla propria volontà e legata alla congiuntura economica, dove un piano con 72 rate non sarebbe economicamente sostenibile.