processo tributario

Le novità del processo tributario telematico

Grazie al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21.04.2023, di modifica del DM del 4 agosto 2015, pubblicato in settimana in Gazzetta Ufficiale, sono state aggiornate le regole tecniche per accedere alla piattaforma del SIGIT in modo da semplificare l’attività del professionista.

Le novità approfondite di seguito entreranno in vigore dal 15.05.2023, data nella quale molto probabilmente il sistema del SIGIT dovrebbe essere già operativo dal punto di vista tecnico sia per le nuove iscrizioni a ruolo che per i fascicoli già precedentemente caricati sul portale.

Tra le modifiche, spicca su tutte la possibilità di non apporre più la firma digitale sugli allegati (art. 1 n. 5 lett. b del DM del 21 aprile 2023) anche se il formato degli allegati dovrà essere PDF/A o PDF/A-1b, TIFF. L’atto principale da depositare (ad es. il ricorso) deve essere sempre firmato digitalmente, a pena di invalidità.

Per quanto riguarda gli atti principali, invece, è possibile trasmettere l’atto con sottoscrizione plurima anche in presenza di una sola firma digitale valida. Prima di questa correzione infatti, nel caso in cui il contribuente era assistito da più professionisti, il file doveva essere firmato digitalmente da tutti i difensori e in presenza anche di una sola firma non valida, il ricorso non poteva essere trasmesso al SIGIT. Con le novità apportate, l’acquisizione darà esito positivo in presenza di una sola firma valida fermo restando, però, che il ricorso rimarrà validamente firmato solo da uno dei difensori.

Inoltre, in tema di firma digitale, il decreto consente di firmare i file anche in formato PADES (con la sola estensione “.pdf”) in quanto viene riconosciuta dall’art. 10 comma 1 e lett. d) del DM del 4 agosto 2015 equiparandola di fatto a quella CADES (con estensione “.p7m”).

Gli aggiornamenti al portale SIGIT permetteranno inoltre di verificare in tempo reale i file depositati e di procedere alla verifica dell’integrità del file, della dimensione (10 MB) e del suo formato (PDF/A o PDF/A-1b, TIFF), già durante la fase di upload. I controlli possono essere effettuati sia dal ricorrente che dal resistente.

Nel caso in cui vengano allegati file in formato EML (Electronic mail), ossia un messaggio di posta elettronica che a seguito della telematizzazione del processo telematico prova la notifica a mezzo PEC degli atti processuali, il sistema non segnalerà più un messaggio di anomalia. Trattandosi comunque di un errore non bloccante, il sistema consentiva di depositare comunque l’allegato.

In questo modo, sembra che anche le segreterie delle Corti di giustizia tributaria possano aprire il messaggio di posta elettronica e i relativi allegati. In alternativa a questo sistema, rimane sempre possibile allegare i file in formato PDF delle ricevute di accettazione e di consegna.

Categoria
servizi telematici

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