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In scadenza il 2 ottobre le LIPE del secondo trimestre

Entro il prossimo 2 ottobre devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2023 con l’apposito modello.

L’art. 21-bis del DL 78/2010 fissa la scadenza del 30 settembre a seguito delle modifiche apportante dall’art. 3 del DL 73/2022. Essendo la scadenza di sabato l’adempimento è differito al 2 ottobre 2023 (come prevede l’art. 7 comma 2 lett. I) del DL 70/2011).

I soggetti obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA con l’esclusione di coloro che non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche.

Se i dati sono stati omessi o siano incompleti o inesatti, la sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, dimezzabili purché i dati vengano trasmessi regolarmente entro 15 giorni dalla scadenza. La sanzione può essere ridotta e può beneficiare del ravvedimento operoso se oltre al pagamento è stata presentata la comunicazione sostitutiva come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104/2017.

Per alcuni soggetti passivi è possibile effettuare la comunicazione avvalendosi del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate, con il quale sono rese disponibili le bozze di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e il servizio di pagamento delle somme eventualmente dovute. La bozza precompilata e il modello F24 per l’eventuale pagamento sono a disposizione anche per i soggetti che non hanno convalidato o integrato i registri IVA precompilati (provv. Agenzia delle Entrate n. 9652/2023, punto 4).

La possibilità di sfruttare il programma di assistenza dell’Agenzia riguarda i soggetti passivi che adottano la liquidazione trimestrale per opzione o per natura. Inoltre, sono, ammessi ad avvalersi del programma anche gli operatori per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonché coloro che si avvalgono di specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le aziende enoturistiche od oleoturistiche.

Non possono, avvalersi dei documenti IVA precompilati oltre ai soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile gli altri operatori già esclusi dal provv. n. 183994/2021.

Nel caso in cui si accorga, dopo aver effettuato l’invio della comunicazione, che i dati contenuti in essa sono incompleti o inesatti, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, ferme restando le sanzioni applicabili.

Categoria
adempimenti

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