pos 2026

Comunicazioni per pagamenti con Pos: novità dal 2026

Il provvedimento n. 142285 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità sulle modalità con cui trasmettere le comunicazioni sui pagamenti elettronici con POS, come previsto dall'art. 22 c. 5 DL 124/2019. Le nuove indicazioni entreranno in vigore dal 1.01.2026. Il Provvedimento n. 253155/2022 e il n. 340401/2022 vengono abrogati e sostituiti dal nuovo intervento.

I “prestatori di servizi di pagamento” autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici, detti semplicemente “acquirer”, devono trasmettere i seguenti dati:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell'esercente;
  • il codice univoco del contratto di convenzionamento con l'esercente;
  • l'identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all'archivio dei rapporti finanziari;
  • l'identificativo univoco del Pos con il quale l'esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di POS utilizzato, se fisico o virtuale;
  • la tipologia di operazione (pagamento o storno);
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente;
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.

I seguenti dati devono essere trasmessi entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento e il sabato va considerato come giorno non lavorativo.

I soggetti devono inviare le informazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso le modalità previste per l'invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento.

Affinché la trasmissione si consideri andata a buon fine, è necessaria la ricevuta di consegna. In caso di scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti hanno 5 giorni di tempo per trasmettere i dati mancanti o scartati.

Per concludere, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire annualmente a ciascun soggetto una fotografia di consistenza dei dati ricevuti in modo da verificare il corretto adempimento. In caso di divergenze con quanto in possesso dell’Agenzia, il soggetto è tenuto a correggere o integrare i dati precedentemente inviati.

Categoria
fisco

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