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Visite fiscali 2017

18-07-2017

Visite fiscali 2017: istruzioni e linee guida INPS in merito agli orari delle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici e privati, alle sanzioni e su quando si è esonerati...



La visita fiscale è l’accertamento medico, previsto dall’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori, che viene predisposto dal datore di lavoro o dall’INPS per la verifica dell’effettivo stato di malattia del dipendente.
Il lavoratore che si ammala ha diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per curarsi; per la durata dell’assenza questo percepisce un’indennità di malattia dall’INPS (anticipata dal datore di lavoro), ma ha l’obbligo di essere reperibile per le visite fiscali.
Possono essere sottoposti alle visite fiscali:
• dipendenti privati;
• dipendenti pubblici;
• lavoratrici con gravidanza a rischio (ma non c’è obbligo di reperibilità).

Dal 1° settembre saranno introdotte delle nuove regole sulle visite fiscali, in particolare per gli orari delle fasce di reperibilità che saranno omologate per i dipendenti pubblici e privati. Ad oggi, infatti, gli orari delle visite fiscali non sono gli stessi per tutti, poiché variano a seconda del settore.
È molto importante informarsi su quali sono, poiché i lavoratori, pubblici o privati, che non sono reperibili al momento del controllo del medico possono incorrere anche in pesanti sanzioni e alla perdita di parte del proprio salario.


Orari e fasce di reperibilità
Sia per gli statali che per i dipendenti privati la reperibilità è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.
Ciò comporta che si dovrà rimanere presso il proprio domicilio anche nei giorni non lavorativi, come ad esempio domenica o giornate di festa. In questo caso però la richiesta della visita fiscale è a pagamento e la fatturazione deve avvenire al richiedente nel momento della richiesta.
La richiesta deve inoltre essere inoltrata entro le 11:30 del giorno precedente al giorno di richiesta della visita.
Per quanto riguarda le fasce orarie, i lavoratori nel pubblico impiego possono ricevere una visita fiscale:
• dalle 9:00 alle 13:00;
• dalle 15:00 alle 18:00.
Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’INPS.
Ci sono delle piccole differenze in base al CCNL di riferimento, ecco perché consigliamo di leggere le nostre guide specializzate sulle regole per le visite fiscali degli insegnanti e delle Forze Armate.
Per quanto riguarda i dipendenti privati, permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma, rispetto ai lavoratori pubblici cambiano leggermente gli orari:
• dalle 10:00 alle 12:00;
• dalle 17:00 alle 19:00.

Obblighi per medici e dipendenti
In caso di malattia il dipendente pubblico o privato deve farsi rilasciare il certificato medico e rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale. Sarà poi obbligo del medico curante inviare, in modo telematico, l’attestato medico all’Istituto di Previdenza.
Solo nel caso in cui la trasmissione per via telematica non sarà possibile, il certificato medico sarà rilasciato in modalità cartacea. Il dipendente avrà quindi due giorni di tempo, dal verificarsi della malattia, per presentare il certificato medico all’ufficio INPS di competenza e una copia al datore di lavoro. Per maggiori informazioni su come fare leggi anche-Certificato di malattia 2017: la guida per l’invio telematico all’INPS.
Il medico fiscale, invece, ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico. Inoltre, se si rende conto che il lavoratore è guarito può disporre del rientro anticipato a lavoro.

Esenzioni
Le visite fiscali non sono obbligatorie per tutti, dal momento che la legge prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli. Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:
1. Infortuni di lavoro.
2. Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
3. Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
4. Gestazione a rischio.
Dal 22 gennaio 2016 fanno parte dell’elenco delle malattie esenti anche le seguenti patologie:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche;
• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%.
È bene informare che le patologie soggette ad esenzione dalla reperibilità devono essere comprovate mediante idonea documentazione rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl).
La documentazione deve riportare sia il tipo di patologia da cui è affetto il lavoratore che le terapie a cui deve sottoporsi. Nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000 si può leggere la lista delle terapie che comportano esclusione dalle visite fiscali.
Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Sono esentati da visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a ricovero, anche in day hospital. In questi casi non si dovrà portare il certificato medico. Per avere chiara la situazione e conoscere con precisione i casi di esenzione da visita fiscale, secondo le ultime normative, vi alleghiamo la circolare INPS 95/2016.

Sanzioni
Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata. In caso di visita domiciliare, se il lavoratore risulta assente, il medico inviato ne prende nota sul modulo di referto.
Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.
Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.
In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
• non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi;
• mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
• non funzionamento del citofono o del campanello;
• mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
• espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.
L’obbligo di reperibilità decade ovviamente nei casi che abbiamo elencato sopra.

Indennità di malattia
Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali:
• dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%,
• dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%,
• dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.


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