21-04-2017
Dopo un certo periodo di tempo, i debiti fiscali si considerano annullati. Prima di esaminare i vari tributi bisogna aver chiaro il concetto...
Dopo un certo periodo di tempo, i debiti fiscali si considerano annullati.
Prima di esaminare i vari tributi bisogna aver chiaro il concetto giuridico di decadenza che si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto e il concetto di prescrizione che rappresenta invece una sanzione per l’ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.
Chiariti questi 2 concetti andiamo ad esaminare i termini di prescrizione per ogni categoria di tributi.
CARTELLE ESATTORIALI
L’ente di riscossione come Equitalia, decade dall’azione di riscossione relativamente ai termini di notifica della cartella se entro determinati termini non notifica alcun avviso o cartella. Se il diritto non è ancora prescritto, il credito può comunque essere preteso in via giudiziaria per mezzo di un’azione davanti al giudice. In caso contrario, quando una cartella Equitalia cade in prescrizione si estingue anche il diritto, quindi un credito si considera estinto.
IMPOSTE
IRPEF, IRAP E IVA si prescrivono dopo 10 anni. Anche per i tributi locali come IMU, TARI E TASI esiste una norma specifica in termini di prescrizione che sancisce la prescrizione in 5 anni.
MULTE E BOLLO AUTO
Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Per quanto riguarda il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento.
CONTRIBUTI
Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, INAIL e il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al seguente periodo di riferimento:
- 10 anni per i contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
- 10 anni in caso di mancato versamento dei contributi, denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;
- 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.
I contributi minori (DS, TBL, ENAOLI, SSN), quelli dovuti ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ed agli artigiani, esercenti attività e commercianti cadono in prescrizione dopo 5 anni. Per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione è i 10 anni.
PRESCRIZIONE DECENNALE
Nel caso in cui siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato, i termini di prescrizione sono di 10 anni. Anche il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni.
DIRITTI CAMERALI
Per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione, pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dall’articolo 2946 del Codice Civile. Invece, per le sanzioni per omesso o ritardato pagamento, i termini di prescrizione sono di 5 anni.