ravvedimento operoso

Indebito utilizzo del plafond e ravvedimento operoso

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25318 ha confermato che per sanare l’irregolare utilizzo del plafond per assolvere l’Iva all’importazione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. È stato inoltre precisato che non trattandosi di una violazione meramente formale e che la stessa si riferisce al momento del pagamento dell’Iva all’importazione, sarà necessario versare anche le sanzioni e gli interessi.

Gli Ermellini sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato il seguente caso. L’Agenzia delle Entrate contestava ad una società nazionale di aver effettuato importazioni senza assolvere l’Iva in Dogana, tramite l’ausilio di dichiarazioni d’intento false. La società affermava invece di aver provveduto a sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, senza causare alcun danno per l’erario.

Nei precedenti gradi di giudizio era stato appurato come la società, utilizzando dichiarazioni d’intento ideologicamente false, non fosse un esportatore abituale nell’anno in cui aveva effettuato acquisti senza IVA. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che la società poteva servirsi del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

Già nella prassi ministeriale C.M. 25 gennaio 1999 n. 23 (§ 3.3) era stata riconosciuta la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso, riducendo quindi le sanzioni amministrative, nell’ipotesi di acquisti senza IVA per indebito utilizzo del plafond. Anche se il caso qui esaminato riguardava acquisti effettuati presso un cedente nazionale, il principio può essere esteso anche alle importazioni effettuate tramite plafond. Per sanare la posizione, il soggetto dovrà versare oltre all’Iva sull’acquisto realizzato, anche le sanzioni e gli interessi. A livello contabile è necessario inoltre emettere una nota di variazione per la maggiore imposta dovuta, trasmettere una dichiarazione IVA integrativa e ravvedere i tardivi versamenti delle liquidazioni periodiche effettuate.

Nella recente ordinanza è stato inoltre precisato come non sia possibile invocare il principio di neutralità dell’Iva in quanto gli obblighi sostanziali relativi al tributo non sono stati soddisfatti. La Suprema Corte, richiamando l’ordinanza n. 31706/2018, ricorda che superare il limite di compensazione dell’eccedenza di credito IVA equivale a non pagare l’imposta nei termini previsti. Per questo motivo, è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, versando la sanzione e la quota del tributo eccedente il limite compensabile.

Sembra anche possibile applicare questo principio nel caso dell’indebito utilizzo del plafond per effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

Categoria
adempimenti

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