firma digitale

Non basta la firma elettronica semplice per sottoscrivere le dichiarazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito nella risposta a consulenza giuridica n. 1 del 2023 che una firma elettronica “semplice”, ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, generati come tali o frutto di copia/dematerializzazione, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione; tale firma non può quindi essere utilizzata per sottoscrivere documenti informatici ai fini tributari, in particolare le dichiarazioni fiscali, allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal DPR 322/98 o da altre disposizioni normative, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore. In riferimento alle dichiarazioni fiscali, il comma 6 dell’art. 3 del DPR 322/98 stabilisce infatti che gli intermediari abilitati, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, devono rilasciare al contribuente:

  • la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della prova della presentazione della dichiarazione.

Il comma 9 stabilisce che il contribuente deve conservare, per il periodo previsto ai fini dell’accertamento, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria:

  • la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta dal contribuente stesso;
  • i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione.

A tali fini, l’istante aveva chiesto la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate della validità di un processo di sottoscrizione elettronica delle dichiarazioni da parte del contribuente basato sull’impiego di una firma elettronica “semplice”, tramite:

  • trasmissione al contribuente di un messaggio di posta elettronica contenente il link per accedere direttamente all’area riservata della piattaforma cloud di firma, al fine di consentire la sottoscrizione del modello dichiarativo redatto su modello conforme a quello approvato;
  • accesso del contribuente alla piattaforma cloud di firma, consultazione e lettura del modello dichiarativo e generazione della sottoscrizione elettronica del modello stesso tramite digitazione del codice OTP (One Time Password) ricevuto via SMS sul numero di telefono mobile di cui il contribuente aveva dichiarato la titolarità.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti interventi di prassi (ris. n. 23/2021 e risposta a interpello n. 217/2022), ha invece affermato, sulla base della normativa vigente, la non validità di un procedimento di sottoscrizione di un documento informatico fiscalmente rilevante basato su una firma elettronica “semplice”.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del DM 17 giugno 2014, infatti, ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD).

Nello specifico, le Linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. 71, in caso di documento informatico formato mediante l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud, stabiliscono che l’immodificabilità e l’integrità del documento sono garantite dall’apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.

Categoria
dichiarazioni

Articoli correlati

11 luglio 2023

Anche la dichiarazione integrativa riduce i termini di accertamento

I contribuenti che documentano le operazioni tramite fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi e garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti beneficiano dell'accertamento

4 luglio 2023

I crediti derivanti dall'integrativa ultrannuale e la compilazione quadro DI

La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore incide non tanto sul potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, bensì sull’utilizzo del credito che emerge per poterlo poi utilizzare in compensazione

20 giugno 2023

L’accesso alle precompilate dei clienti

L’accesso alle dichiarazioni precompilate (modelli 730/2023 o REDDITI 2023 PF) anche per quest’anno è possibile con queste due modalità: direttamente ai contribuenti oppure ai sostituti d’imposta

16 maggio 2023

Entro il 30 giugno 2023 la Dichiarazione straordinaria per gli immobili in Francia

Entro il prossimo 30 giugno 2023 tutti i proprietari di immobili in Francia, compresi i non residenti, sono tenuti a effettuare una dichiarazione una tantum alla Direzione Generale delle imposte transalpina

21 febbraio 2023

Entro il 28 febbraio la dichiarazione IVA con i dati LIPE dell’ultimo trimestre

I dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2022 possono essere comunicati tramite la comunicazione LIPE oppure tramite la dichiarazione IVA, comprensiva del quadro VP, entro il 28.02.2023.

21 febbraio 2023

Dichiarazione infedele sanata entro il 28 febbraio

La condotta del contribuente può portare in alcuni casi alla dichiarazione infedele. Alcuni di questi casi possono essere la deduzione di costi non inerenti o non documentati, omessa tassazione dei ricavi