imponibile iva

Esportazioni triangolari non imponibili IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 283/2023, ha riaffrontato il tema delle esportazioni triangolari, ribadendo le condizioni entro cui è possibile non applicare l’imposta se il secondo cedente (o promotore) entra in possesso della merce spedita dal primo cedente.

L’art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che nel caso in cui un bene venga ceduto da un soggetto nazionale ad un altro soggetto residente in Italia, tale operazione non è imponibile, a condizione però che il trasporto della merce al cessionario extra Ue avvenga “a cura o nome” del primo soggetto cedente.

La recente risposta all’interpello ha nuovamente confermato che se il promotore della triangolazione (2° cedente) acquista la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato, la prima cessione è imponibile Iva. Tuttavia questa regola non è sempre valida. Infatti esistono due fattispecie nella quale non vale il principio della non imponibilità della prima cessione, ovvero:

  1. Se i beni prima della loro spedizione al di fuori dell’Ue sono sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità del bene ai requisiti costruttivi richiesti o il funzionamento dei beni prima della spedizione cfr. R.M. n.72/2000);
  2. se il primo cedente nazionale invia la merce al promotore per l’assemblaggio e la certificazione prima di acquistarli ai fini della rivendita al cessionario finale extra Ue (risposta a interpello n. 580/2020).

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate la società promotrice ritira i beni dallo stabilimento del proprio fornitore italiano (acquisto con termini di resa EXW) oppure i beni acquistati dalla società promotrice vengono consegnati presso il magazzino del vettore, incaricato dalla stessa società promotrice (acquisto con termini di resa FCA). In ogni caso, la spedizione della merce, e quindi anche eventuali danni ai beni durante il trasporto, è curata dal promotore anche attraverso vettori. Quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, la condizione in base alla quale il trasporto o spedizione avvenga “a cura o nome” del primo cedente, non si ritiene soddisfatta.

Precedentemente, con la risoluzione n. 35/2010 l’Agenzia delle Entrate, ammetteva il regime di non imponibilità per una cessione triangolare anche se il cessionario stipulava il contratto su mandato e in nome del cedente, a condizione che quest’ultimo ricopra il ruolo di un semplice intermediario del cedente senza mai acquistare di fatto la disponibilità dei beni.

Nella risposta all’interpello n. 283/2023, l’Agenzia ritiene che sia soggetta a Iva la prima cessione (quella tra il fornitore nazionale e il promotore) mentre si applica il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72 alla seconda cessione (tra il promotore e il cessionario extra Ue). È necessario però che il trasferimento dei beni all’estero avvenga nell’ambito dell’attività di “procurement” (reperimento dei beni), secondo quanto stabilito nel contratto. Se invece, oltre all’attività di “procurement” si aggiunge quella di “engineering” (progettazione dell’impianto) sarà necessario valutare se l’operazione sia assimilabile ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi.

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imposte

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