sanzioni ridotte

Contributi: sanzioni ridotte dal 1° settembre

Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2.03.2024 affronta agli articoli 29, 30 e 31 alcune disposizioni utili a tutelare la sicurezza sui posti di lavoro e contrastare allo stesso tempo il lavoro irregolare.

Tra queste misure, viene agevolato il datore di lavoro che regolarizza in modo volontario i mancati versamenti di contributi. In particolare, dal 1.09.2024, il D.L. n. 19/2024 prevede di non applicare la maggiorazione di 5,5 punti alla sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, se si provvede a versare spontaneamente quanto dovuto entro 120 giorni, in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. La sanzione non può comunque essere maggiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non versati.

Il D.L. n. 19/2024 aggiunge la seguente dicitura: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”

Allo stesso modo, è possibile applicare il ravvedimento anche a quanto previsto dalla successiva lettera b) del predetto articolo 8, la quale punisce l’evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento. In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 60 per cento dell'importo dei contributi o premi richiesti.

Anche in questo caso quindi se la denuncia della situazione debitoria “è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata”.

Categoria
adempimenti

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