bonus investimenti

La dicitura nei DDT e il bonus investimenti

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01787 del MEF, in un question time in Commissione Finanze alla Camera, è stato affermato che al fine del riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, non è necessaria l’indicazione della specifica dicitura nei DDT nel caso in cui la fattura contenga espressamente i riferimenti dei DDT nel quale l’indicazione è stata omessa. Tale risposta contrasta con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 270/2022 che aveva previsto l’obbligo di indicare nei DDT la relativa dicitura.

Il comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 prevede che i soggetti che hanno beneficiato del credito d’imposta investimenti devono conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione utile a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/2021, ha precisato che se nelle fatture o negli altri documenti di acquisto non è stato indicato il corretto riferimento normativo, è possibile regolarizzare questi documenti prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Successivamente, con risposta a interpello n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il comma 1062 stabilisce che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo”.

Nell’interrogazione parlamentare qui esaminata è stato affermato che la risposta dell’Agenzia sia “forzata ed eccessivamente estensiva”, in quanto considerando che l’intento della norma è quello di dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, i ddt citati nelle fatture contengono il riferimento richiesto. In questo modo, molte imprese rischiano di vedersi revocare il credito d’imposta, anche se hanno agito in buona fede. Nella risposta n. 5-01787 si è quindi chiarito che tra i documenti idonei ad assolvere le funzioni dell’effettivo sostentamento del costo e della corretta determinazione dell’importo, oltre alla fattura, vanno considerati anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene e dove rimane comunque l’obbligo di riportare il riferimento alle disposizioni agevolative.

Quanto previsto, come chiarito dall’Agenzia, si considera tuttavia rispettato se la fattura contenente il riferimento alle disposizioni dell’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della L. n. 178/2020, richiami in modo chiaro il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Categoria
bonus

Articoli correlati

14 novembre 2023

Entro fine mese comunicazione al MIMIT dei dati sui bonus investimenti 2022

Scade il 30 novembre la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti “4.0” da inviare al Ministero delle Imprese e del made in Italy

28 febbraio 2023

Bonus pubblicità: comunicazione per l'accesso dal 1 al 31 marzo

Dal 1 al 31 marzo 2023 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari, riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali