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Comunicazione all’ENEA: la sentenza n. 7657/2024 della Cassazione

La Cassazione, con la sentenza n. 7657 del 21.03.2024 ha sancito che la mancata trasmissione della comunicazione all’ENEA, prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica che il contribuente deve trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori per i quali si intende fruire della detrazione, dal 50% al 65%, non determina la decadenza dall’agevolazione. Tale sentenza è molto importante in quanto la stessa Cassazione, nell’ordinanza del 21.11.2022 n. 34151, si era invece espressa in modo contrario.

Gli Ermellini consentono quindi di beneficiare dell’ecobonus (commi 344-347 art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013) anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso o ritardato la comunicazione all’ENEA entro i 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Oltre alla Corte di Cassazione (ordinanza n. 34151/2022), anche l’Agenzia delle Entrate sosteneva che omettere la comunicazione all’ENEA non consentiva di beneficiare delle detrazioni edilizie previste. Era comunque possibile utilizzare l’istituto della remissione in bonis, art. 2 comma 1 del DL 16/2012, al fine di sistemare la situazione.

La Cassazione ha invece affermato che la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA “non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria” e neppure dal “tenore dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007”, considerando inoltre che “la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”. 

Per quanto riguarda il superbonus, con la sentenza n. 7657/2024 la Cassazione conclude che “ne consegue il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, restando estranea alla decisione della presente controversia, con riferimento al periodo di riferimento dei costi sostenuti, ogni ulteriore considerazione sui successivi interventi normativi” di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 “ed alle rispettive disposizioni attuative (artt. 6 del d. m. 6 agosto 2020; art. 3 del d.m. 8 agosto 2020, entrambi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico)”.

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crediti d'imposta

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