03-05-2018
Fino al 23 luglio i contribuenti potranno trasmettere la propria dichiarazione all’Agenzia delle entrate. Per controllare che i dati inseriti nel precompilato siano corretti il contribuente deve effettuare il confronto con la documentazione...
Fino al 23 luglio i contribuenti potranno trasmettere la propria dichiarazione all’Agenzia delle entrate. Per controllare che i dati inseriti nel precompilato siano corretti il contribuente deve effettuare il confronto con la documentazione fiscale in suo possesso. Per fare questo, bisogna o accettare direttamente il modello elaborato dall'amministrazione finanziaria, oppure integrandolo direttamente o tramite un intermediario.
Resta ferma in ogni caso la necessità di controllare che i dati inseriti nel precompilato siano corretti. Per farlo, il contribuente deve effettuare il confronto con la documentazione fiscale in suo possesso, rilasciata dalle diverse «controparti» dal 1° gennaio 2017 a oggi. La Certificazione unica fornita dal datore di lavoro o ente previdenziale contiene per esempio le informazioni sui dati dei familiari a carico, i redditi da lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati delle locazioni brevi.
Per quanto riguarda le principali detrazioni e deduzioni, la verifica dei dati precompilati nel quadro E deve essere operata esaminando documenti di varia natura. Banche, assicurazioni e fondi pensione rilasciano annualmente una specifica certificazione di quanto pagato a titolo di interessi passivi sui mutui, premi per le polizze sulla vita e contributi destinati alla previdenza complementare. Spese per la salute e acquisti di farmaci devono essere confrontati con le ricevute o fatture rilasciate da medici e strutture sanitarie, nonché con gli scontrini «parlanti» delle farmacie.
Tuttavia, vi possono essere casi in cui la documentazione a disposizione del contribuente deve essere integrata, come ad esempio nel caso degli alimenti a fini medici speciali. Pertanto, per tutti gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 6 dicembre 2017, quando non c'era alcun obbligo di fattura o scontrino fiscale «parlante», «il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali e non è destinato ai lattanti».
APPROFONDIMENTO: Tabella riepilogativa con dettagli