ravvedimento speciale

Entro fine mese è in scadenza il ravvedimento speciale

Il 30 settembre è la scadenza per versare la prima rata relativa al ravvedimento operoso speciale, disciplinato dall’art. 1 commi 174 e ss. della L. 197/2022.

Rientrano nella possibilità di applicazione del ravvedimento operoso speciale le violazioni“ riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”. Si tratta quindi di tutte le annualità accertabili sino all’anno 2021, violazioni commesse nel modello REDDITI 2022, IRAP 2022e IVA 2022 (ad esempio, la deduzione di costi non inerenti/inesistenti o la mancata dichiarazione di ricavi/compensi).

Questa forma di ravvedimento operoso è più conveniente rispetto al ravvedimento ordinario, per due ragioni:

  • le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo, e non da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo a seconda di quando ci si ravvede (l’infedele dichiarazione o l’irregolare fatturazione, sanzionate nel minimo in misura pari al 90%, diventano quindi del 5%);
  • il pagamento può avvenire al massimo in 8 rate.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione(tipicamente la presentazione della dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Grazie al chiarimento all’interno del DL 34/2023, è ora confermato che:

  • sono ravvedibili le violazioni prodromiche alla dichiarazione (omessa/infedele fatturazione, indebita detrazione IVA), fermo che per ciascuna violazione occorre pagare una sanzione ridotta a 1/18;
  • sono ravvedibili i redditi esteri non dichiarati (per i quali la sanzione del 90% da infedele dichiarazione è aumentata del terzo), sebbene siano connessi alla mancata compilazione del quadro RW che non rientra nel ravvedimento speciale ma solo in quello ordinario;
  • non sono ravvedibili le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate (per queste violazioni resta la possibilità del ravvedimento ordinario);
  • non sono ravvedibili le omesse dichiarazioni, per le quali vale lo sbarramento dei 90 giorni.

In merito ai codici tributo, sono stati istituiti, per le sole sanzioni, dalla ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6. Per le imposte e gli interessi legali vanno utilizzati i codici ordinari.

È possibile la compensazione nel modello F24 (come da circ. Agenzia delle Entrate 27gennaio 2023 n. 2).

La prima delle 8 rate va pagata entro il 30 settembre, mentre le altre hanno come scadenza:

  • il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 e il 20 dicembre 2023;
  • il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo.

Categoria
adempimenti

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