credito d’imposta

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nel Modello Redditi

L’Agenzia delle Entrate il 05.06.2023 ha pubblicato sul proprio sito due Faq relative all’indicazione del credito d’imposta beni strumentali 4.0 nel modello Redditi 2023.

1. Credito d’imposta beni strumentali 4.0 – Investimenti 2020

La prima risposta affronta il caso dell’impresa che ha sostenuto investimenti in beni 4.0 effettuati nel periodo d’imposta 2020 con interconnessione “tardiva” nel 2022: l’investimento andava esposto nel Modello Redditi 2021 o in Redditi 2023?

La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate si applica tutte le volte in cui l’anno di effettuazione dell’investimento e l’anno di interconnessione non corrispondano. Come suggeriscono le istruzioni per la compilazione del quadro RU, l’Agenzia ha affermato che “Con riferimento alla fattispecie sopra esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della Legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021”.

L’investimento in un bene strumentale 4.0 e il relativo credito vanno riportati nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato. Solamente in caso di un investimento prenotato entro i termini previsti si applica una deroga, vediamo con un esempio.

L’impresa Alfa srl effettua un investimento in bene strumentale materiale 4.0 di euro 100.000 il 16.11.2020 ma interconnesso nel 2022. Sia il credito maturato, pari a 50.000 euro (50% ai sensi del comma 1056 dell’articolo 1, L. 178/2020), sia l’investimento sostenuto, vanno indicati nel modello Redditi 2021 periodo d’imposta 2020.

 2. Credito d’imposta beni strumentali 4.0 – Compilazione rigo RU130.

Il secondo quesito affronta il caso di un’impresa che ha effettuato un investimento 4.0 prenotato entro il 31.12.2021 ma effettuato entro il 31.12.2022 e all’eventuale necessità di indicarlo, oltre che in Redditi 2022, anche al rigo RU130 del modello Redditi 2023.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel modello Redditi 2022 va indicato sia il credito d’imposta maturato al rigo RU5 colonne 2 e 3 sia l’investimento al rigo RU140 colonne 4 o 5, relativo agli investimenti effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta di riferimento ed entro il 31.12.2022 e prenotati entro il 31 dicembre dell’anno prima.

Non bisogna invece indicare nel rigo RU130 del modello Redditi 2023 l’investimento effettuato nel 2022, su prenotazione 2021: “nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo”.

In caso contrario verrebbe indicato lo stesso investimento (e quindi un doppio credito d’imposta) sia nel modello Redditi 2022 sia nel Redditi 2023.

Riprendendo l’esempio dell’impresa Alfa srl, ipotizziamo che abbia effettuato un investimento in un bene strumentale materiale 4.0 di euro 100.000 nel 2022, con prenotazione entro il 31.12.2021. Alfa avrebbe dovuto indicare sia il credito maturato, pari a 50.000 euro (50% ai sensi del comma 1056 dell’articolo 1, L. 178/2020), sia l’investimento nel modello Redditi 2022 periodo d’imposta 2021, con l’invio di una dichiarazione integrativa.

Categoria
imposte

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