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Le cessioni INTRA assimilate fuori dall’esterometro

Negli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel corso di una videoconferenza con la stampa specializzata hanno precisato che non devono essere incluse nel cosiddetto “esterometro” le cessioni intracomunitarie “assimilate”, vale a dire i trasferimenti di beni in un altro Stato membro per esigenze della propria impresa. Pur in assenza dell’obbligo comunicativo, l’operazione è documentata emettendo una fattura elettronica via SdI ed è possibile indicare quale “CodiceDestinatario” l’indirizzo dello stesso soggetto trasmittente in modo tale che il documento gli sia recapitato direttamente. L’esclusione delle cessioni intracomunitarie “assimilate” dalla comunicazione transfrontaliera ex art. 1 comma 3-bis del DPR 633/72 non aveva trovato conferma in via ufficiale nell’ambito della circolare n. 26/2022 della stessa Agenzia. In tale sede, ad ogni modo, si era indicato che la ratio dell’adempimento è da rinvenirsi nel monitoraggio di tutte le operazioni in cui una delle parti è “estera”. Per cui, ai fini della comunicazione, è sufficiente la circostanza che uno dei soggetti non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.

Nonostante il trasferimento di beni a “sé stessi”, ai sensi dell’art. 41 comma 2 lett. c) del DL 331/93, sia assimilato alle cessioni intracomunitarie propriamente dette, in regime di non imponibilità IVA, il mero invio della merce in un altro Stato membro per esigenze dell’impresa non comporta l’inclusione nel c.d. “esterometro”. A differenza delle cessioni intracomunitarie propriamente dette, la movimentazione di beni a una posizione IVA accesa in un altro Stato Ue è un’operazione che ha quale “controparte” un soggetto residente in Italia. Ai fini dell’obbligo comunicativo, dunque, è carente il requisito “soggettivo” del cedente/cessionario.

L’operazione è certificata mediante emissione di una fattura elettronica via SdI, la quale, dal 1° luglio 2022, assorbe anche la presentazione del c.d. “esterometro”.

L’Agenzia delle Entrate, nella videoconferenza, ha fornito alcune indicazioni operative al riguardo, precisando che:

  • la fattura è emessa secondo il tipo documento ordinario (“TD01”); 
  • nel blocco “cessionario/committente” è riportato il numero di partita IVA estera; 
  • il codice natura da utilizzare è “N3.2” (“non imponibili - cessioni intracomunitarie”);
  • nel campo 1.1.4 è possibile inserire l’indirizzo del soggetto trasmittente in modo tale che la fattura gli sia recapitata direttamente. 

Resta fermo l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche – pur trattandosi di un’operazione non imponibile – compilando il rigo VP2 relativo al mese o trimestre di riferimento. È, inoltre, dovuta l’inclusione della cessione nel rigo VE30 campo 3 della dichiarazione IVA annuale. 

Alcune informazioni utili, in tema di adempimenti IVA, sono state fornite anche rispetto alla successiva cessione locale nello Stato membro di destinazione dei beni. Come accade in buona parte dei casi in cui i beni sono trasferiti per le proprie esigenze in un altro Stato membro, il cedente, previa identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, effettua una vendita a un cessionario ivi stabilito. L’operazione è territorialmente rilevante ai fini dell’imposta nel suddetto Stato membro. Pur trattandosi di un’operazione fuori campo IVA in Italia ex art. 7-bis del DPR 633/72, è necessaria l’emissione della fattura a norma dell’art. 21 comma 6-bis lett. a) del DPR 633/72, oltre all’inclusione nel totale delle operazioni attive del modello LIPE del periodo (rigo VP2) e nel rigo VE34 della dichiarazione annuale. Infine, è confermato l’obbligo di monitoraggio della cessione “fuori campo” nel c.d. “esterometro”, con il codice natura “N2.1”.

Categoria
esterometro

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