Novità sulla PEC per gli amministratori di società
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), che modifica l’art. 5, comma 1, del DL n. 179/2012, gli amministratori di società sono ora obbligati ad avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese. Questa misura mira a “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione”.
Con la Nota del 12 marzo 2025, n. 43836, il MiMit ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della disposizione in oggetto, ai termini temporali da osservare e alle conseguenze connesse all’eventuale mancato adempimento (Informativa SEAC 17 marzo 2025, n. 83). In particolare, relativamente alla decorrenza dell’obbligo, il Ministero ha precisato che l’applicazione dello stesso si riferisce:
- alle imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ovvero quelle che presentano domanda di iscrizione presso il Registro delle Imprese da tale data.
Per tali soggetti, l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere adempiuto contemporaneamente al deposito della domanda di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- relativamente alle imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.
Poiché non esiste un termine stabilito dalla normativa, il Ministero considera adeguato che le imprese già costituite al 1.1.2025 comunichino gli indirizzi PEC degli amministratori entro il 31.12.2025, come indicato nella Nota ministeriale del 25.6.2025 n. 127654 (Informativa SEAC 27.6.2025 n. 190).
Quando viene nominato un nuovo amministratore, rinnovato l’incarico o nominato il liquidatore, è necessario comunicare l’indirizzo PEC contemporaneamente alla registrazione della nomina o del rinnovo.
In data 25 settembre 2025, la Commissione Unioncamere / Notariato, nell’ambito degli orientamenti approvati per garantire modalità uniformi nel deposito degli atti presso il Registro delle Imprese (Informativa SEAC 22 ottobre 2025 n. 300), ha precisato quanto segue:
- Relativamente alle società già iscritte al 1° gennaio 2025, “non è previsto un termine di scadenza” per l’adempimento, in contrasto con il MiMiT che ha fissato come termine ultimo per la comunicazione il 31 dicembre 2025;
- L’amministratore può “eleggere domicilio speciale” elettronico utilizzando il domicilio digitale della società presso cui ricopre la carica, diversamente da quanto sostiene il MiMiT, secondo cui impresa e amministratore devono indicare due distinti indirizzi PEC.
Di recente, nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 159/2025, noto come “Decreto Sicurezza Lavoro”, che modifica l’art. 5, comma 1. In particolare:
- L’obbligo di avere una PEC da segnalare al Registro Imprese riguarda l’Amministratore unico o delegato, oppure, se non presente, il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Il domicilio digitale di questi amministratori deve essere diverso da quello della società;
- Le società già registrate nel Registro Imprese devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori interessati entro il 31 dicembre 2025, e comunque all’atto del conferimento o rinnovo dell’incarico.
Da quanto sopra si deduce che, secondo la Nota MiMiT n. 43836 (in contrasto con Unioncamere/Notariato):
- società e amministratori devono comunicare due indirizzi PEC distinti;
- le società già costituite all’1.1.2025 devono comunicare i PEC degli amministratori entro il 31.12.2025.
In caso di mancata comunicazione della PEC si applica l’art. 16, comma 6-bis, DL n. 185/2008, che prevede una sanzione raddoppiata (art. 2630 C.c.: da € 206 a € 2.064), ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto.